• Con l’Informativa n. 19/14 del 2 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce un quadro riepilogativo della normativa dettata in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche alla luce delle ultime novità introdotte.

    Tale adempimento – obbligatorio dal 6 giugno 2014 nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, e dal 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni nazionali – può essere delegato al professionista che provvede – per conto dell’operatore – a compilare, firmare e trasmettere la fattura elettronica, nonchè ad effettuare le altre operazioni correlate all’adempimento stesso.
    L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), attuato con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La fattura deve essere “elettronica”: dal 6 giugno 2014 nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; dal 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni nazionali. Dopo tali termini, le Pubbliche Amministrazioni alle quali si applica la norma non potranno più accettare: a. fatture cartacee; b. fatture elettroniche non trasmesse tramite il SdI. Trascorsi tre mesi dai termini di cui sopra, i medesimi enti pubblici non potranno effettuare alcun pagamento, neppure parziale, in assenza di fatture in formato elettronico. Ogni fattura emanata nei confronti della P.A. deve transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate per mezzo della Sogei. La citata normativa si applica alle Pubbliche Amministrazioni comprese nel conto economico consolidato dello Stato (A tal fine si rinvia all’elenco che l’Istat pubblica annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Gli ordini professionali sono esclusi dal novero delle Pubbliche Amministrazioni alle quali si applica la normativa sulla fatturazione elettronica.
    Il file “FatturaPA” o “Archivio” – munito di un certificato di firma qualificata – può essere inviato tramite: A) Pec, all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it (a tal fine non è richiesto alcun accreditamento presso il SdI); B) web. Al riguardo occorrono l’abilitazione Entratel o Fisconline oppure una smartcard con valore di Carta nazionale dei Servizi (CNS) riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate; C) Servizio SDI Coop Trasmissione, Servizio SDIFTP, Servizio SPCoop-Trasmissione, previo accordo con l’SdI.