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    La Legge di Stabilità 2016 modifica il regime Iva per le prestazioni sociali, sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali e dai loro consorzi portandolo al 5%. 

    Il precedente quadro normativo applicava alle cooperative sociali un regime agevolato del 4% per le “prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di iva-cooperative-socialiassistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale”.
    La norma in questione, però, come più volte sottolineato dall’Alleanza delle Cooperative andava contro la cosiddetta clausola standstill della direttiva europea 2006/112/CE, che, all’articolo 110, prevede la possibilità per gli Stati membri di mantenere aliquote IVA ridotte inferiori al 5 per cento, ma solo se già applicate anteriormente al 1° gennaio 1991. In realtà il regime agevolato per le coop sociali ed i suoi consorzi è stato introdotto nel nostro ordinamento dopo il 1991. Senza un cambiamento della normativa, dunque, l’Italia rischiava una procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea.
    Di qui la scelta di portare l’Iva al 5%.

    Con la circolare n.31/E l’Agenzia delle Entrate ha voluto precisare i contorni della nuova legge e circoscrivere l’ambito temporale di applicazione.
    Il nuovo regime si applica alle cooperative sociali e ai loro consorzi che rendono le seguenti prestazioni sociali, sanitarie ed educative:

    • le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza;
    • le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
    • le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici;
    • le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
    • le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore di specifiche categorie di soggetti rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da ONLUS.

    Le prestazioni sopra elencate devono essere rivolte a soggetti svantaggiati. La nuova normativa ricomprende in questa categoria anche migranti, richiedenti asilo, detenuti e donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.
    Sono, invece, esenti dall’Iva le cooperative sociali che hanno la qualifica di ONLUS. Risultano, infine, assoggettate all’Iva del 22% quelle prestazioni effettuate da cooperative non sociali e non ONLUS.
    Ma quali tipo di contratti stipulati sono soggetti alle nuova normativa? L’Agenzia delle Entrate precisa che il nuovo regime si applicherà ai contratti stipulati o rinnovati o prorogati dopo il 1° gennaio 2016; per tutti gli altri, invece, si applicherà il vecchio regime.