Un decreto del Ministero dell’Interno (emanato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione) del 23 dicembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2015 n. 302, definisce i criteri e le modalità di ottenimento della nuova Carta d’Identità elettronica (CIE).
Si tratta di un documento d’identità che conterrà tutti le informazioni biometriche sulla persona e, per i maggiorenni, ci saranno persino le proprie impronte digitali.
Tutti i dati saranno contenuti all’interno di un microchip che sarà in grado di rilevare l’autenticità della CIE e l’identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalità “uno a molti”.
Il richiedente dovrà fornire al Comune o al Consolato che si occupa della produzione del documento le seguenti informazioni:
- elementi biometrici primari;
- elementi biometrici secondari;
- firma autografa nei casi previsti;
- dato relativo all’autorizzazione o meno all’espatrio;
- dato facoltativo relativo alla volontà di donazione o di diniego di organi e/o tessuti;
- eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente per ricevere comunicazioni inerenti allo stato di avanzamento della pratica di rilascio della CIE.
Il Comune o il Consolato rilascerà alla fine una ricevuta di richiesta del documento con il numero della pratica e la prima parte dei PIN/PUK associato alla CIE, che servirà ad accedere ai servizi digitali della P.A.
La seconda parte del PIN/PUK verrà comunicata al momento della consegna della Carta d’Identità Elettronica, prevista entro sei giorni lavorativi.