• Al fine di fare chiarezza sul regime sanzionatorio in tema di tardività della presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico/2014 è opportuno fare una distinzione a seconda che la mancanza di tempestività sia da imputare al contribuente o al professionista o Caf intermediario. Se, ad esempio, il modello
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    Unico/2014 per il periodo d’imposta 2013 è inviato al fisco direttamente dal contribuente sono previsti due termini di scadenza: A) Entro il 30 Settembre 2014 se la dichiarazione viene presentata telematicamente; B) Entro il 30 Giugno 2014 se la dichiarazione viene presentata con il modello cartaceo presso un ufficio postale. L’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 considera comunque valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva presentazione), fermo restando l’applicazione delle sanzioni. La dichiarazione tardiva è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065, a prescindere dal fatto che le imposte siano state o meno versate dal contribuente. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione, entro e non oltre novanta giorni, pagando la sanzione minima di Euro 258 con la riduzione a 1/10, ovvero euro 25,82. Ciò è possibile esclusivamente nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria. Il versamento della sanzione con il modello F24 deve essere contestuale (deve avvenire nello stesso giorno) alla trasmissione della dichiarazione tardiva. Il codice tributo, che deve utilizzare il contribuente è l’“8911”; Nel periodo di riferimento va indicato l’anno a cui la violazione si riferisce (il periodo d’imposta). Ad esempio, per la dichiarazione tardiva di Unico/2014, è necessario indicare come anno di riferimento il “2013”.
    Se, invece, è l’intermediario a commettere l’errore di inviare il modello dichiarativo, dopo il termine previsto, egli sarà responsabile per il pagamento della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 7-bis, D. Lgs. n. 241/1997, per tardivo invio telematico dei modelli, avendone assunto l’incarico alla trasmissione. L’art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone, infatti, che per la tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, di cui al comma 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00. Ciò accade, in particolare, quando: A) egli ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica in data anteriore alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2014 per i “soggetti solari”) e non vi ha provveduto; B) quando ha assunto l’impegno alla trasmissione dopo la scadenza (es. 6 ottobre 2014) e non vi ha adempiuto entro un mese (es. entro 5 novembre 2014). Il versamento della sanzione con il modello F24 deve essere contestuale (deve avvenire nello stesso giorno) alla trasmissione della dichiarazione tardiva Il codice tributo, che deve utilizzare: l’intermediario è il codice tributo “8924”. Nel periodo di riferimento va indicato l’anno a cui la violazione si riferisce (il periodo d’imposta). Ad esempio, per la dichiarazione tardiva di Unico 2014, è necessario indicare come anno di riferimento il “2013”.