Il socio di una cooperativa può essere escluso nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.
Nel primo caso il riferimento normativo è l’art. 2533 c.c.(1), il quale prevede una elencazione tipizzata delle cause legali di esclusione. Ai sensi del comma 3, il socio escluso può proporre opposizione davanti al tribunale, salvo diverse previsioni statutarie (es. collegio arbitrale): in questa ipotesi il termine per notificare l’atto di citazione è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.
Sul punto si è di recente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 3577 del 14 febbraio 2014, con la quale si è affermato che tale comunicazione non ha la funzione di informare il socio escluso di ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, ma solo “delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante, dal momento che su di esse egli dovrà articolare le proprie difese”; ne deriva, quindi, che l’incompletezza non renderà – solo per tale motivo – invalida la comunicazione, ma essa inciderà esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione.
Nel caso di specie la Cassazione, riformando la decisione della Corte d’Appello – la quale aveva ritenuto che la presenza del ricorrente alla seduta del consiglio di amministrazione comportava necessariamente la conoscenza della delibera di esclusione e delle ragioni ritenute dal c.d.a. per la sua adozione – ha quindi ritenuto irrilevanti la conoscenza da parte del socio dei rilievi e gli addebiti mossigli durante il procedimento, in quanto la comunicazione finale può ben essere basata solo su di alcuni di tali elementi o su una loro rideterminazione.
(1) L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo:
1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;
2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4) nei casi previsti dall’articolo 2286;
5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

