Il pagamento del Canone Rai non riguarda soltanto le famiglie italiane, ma anche i titolari di attività commerciali. Questa fattispecie è definita dal nostro ordinamento come Canone speciale Rai e riguarda nello specifico i titolari di un’impresa, esercizi pubblici, i liberi professionisti o chi ha un’attività aperta al pubblico come bar, hotel o pizzerie.
La recente evoluzione tecnologia consente, però, agli utenti di guardare i contenuti Rai anche in streaming da Pc, tablet o smartphone. Molti professionisti ed
imprenditori si chiederanno a questo se le visione dei programmi Rai in streaming obblighi comunque al pagamento del cosiddetto Canone speciale.
La normativa italiana non offre grandi chiarimenti perché la legge di riferimento è addirittura il Regio Decreto 246 del 1938, il quale stabilisce che devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
A fornire però delle delucidazioni in merito ci ha pensato la stessa Rai nel 2012. Un comunicato stampa della televisione pubblica ha chiarito, infatti, che il canone è dovuto solo per il possesso di apparecchi atti alla ricezione televisiva e non per altri mezzi come computer, tablet e smartphone, anche se collegati ad Internet.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha confermato questa interpretazione, specificando che il pagamento è dovuto solo in presenza di un sintonizzatore radiotelevisivo.
diffusione della violenza sul web. Ciascun istituto scolastico, infatti, dovrà formare il proprio personale su questo tema e dovrà nominare un proprio referente interno che avrà il compito di coordinare le attività di prevenzione e contrasto al cyberbullismo.
Ma qual è la distribuzione giornaliera dell’orario di lavoro e, quindi, la disponibilità che il lavoratore deve necessariamente garantire al proprio datore di lavoro? La disciplina precedente al Jobs Act, ovvero l’art. 2, co. 2, del D.Lgs. 61/00 (applicabile ai contratti stipulati prima del 24.06.2015), stabiliva testualmente che “Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”, mentre per “nuovi” contratti sottoscritti successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 81/15, garante certamente di una maggiore flessibilità a favore del datore di lavoro, si è stabilito che “2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. 3. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite” (art. 5, commi 2 e 3, D.Lgs. 81/15).
all’entrata in vigore dell’art. 24 bis del D.l. 90/14, introdotto dalla legge di conversione n. 114/14, vi erano forti incertezze circa l’applicabilità a detti enti della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione, ma successivamente alla citata novella l’incertezza è venuta del tutto meno. Ed invero grazie a tale ultima norma, contenente l’espressa indicazione degli enti locali non territoriali tra i soggetti a cui estendere l’ambito di applicazione della L. n. 190/12 e del D.lgs. n. 33/13, i residui dubbi sono stati del tutto diradati, poiché i consorzi in oggetto, vigilati dalla Regione, rientrano certamente nella categoria degli “enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione” di cui al citato art. 24 bis.
Secondo l’Adepp, la principale causa va ricercata nell’aumento dei prezzi. L’inflazione è cresciuta, infatti, più velocemente rispetto al reddito dei professionisti provocando così delle erosioni rilevanti dei redditi percepiti.












