Lo scopo di mutualità, o scopo mutualistico, ovvero la realizzazione di un servizio al fine di garantire un vantaggio ai soci, può avere diverse gradazioni o intensità: si va dalla mutualità pura, in tutte quelle ipotesi in cui la cooperativa non persegua assolutamente alcun fine di lucro, alla mutualità spuria, in cui, a seguito di una attenuazione dello scopo mutualistico (conciliato con una attività commerciale), la cooperativa interagisce anche con terzi non soci a cui cede bene e servizi (Cassazione, sentenza n. 9513 dell’8.09.1999).
A ciò consegue, naturalmente, una varietà di posizioni del socio cooperatore che di esse sia partecipe, fermo restando che il parametro normativo di riferimento resti sempre lo schema delle società. Se per il socio di una società di capitali lo scopo è esclusivamente quello puramente speculativo, il socio di una cooperativa a mutualità spuria mira a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività d’impresa. Secondo i giudici di Piazza Cavour nella cooperativa “Il risultato economico perseguito non è (o, almeno, non è prevalentemente) la più elevata remunerazione possibile del capitale investito. È invece quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (il bisogno di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogno di generi di consumo, di credito e così via); e di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa, per i beni o servizi acquistati o realizzati dalla propria società (cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro)”.

