• Esiste per le cooperative un obbligo giuridico di distribuire dei ristorni? Secondo la Cassazione la risposta è negativa.

    Gli ermellini hanno chiarito l’inesistenza di tale obbligo, il quale non può nemmeno essere considerato quale diretta conseguenza dello scopo mutualistico inteso come gestione di servizi a favore dei soci; ed invero “Le società cooperative, pur con le caratteristiche peculiari che le distinguono, sono comunque soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze organizzative, di efficienza e di conservazione dell’impresa, che impongono di demandare all’apprezzamento discrezionale dell’assemblea ogni valutazione circa la destinazione da attribuire a tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica” (Cassazione sentenza n. 9513 dell’8.09.1999), ivi compresi i ristorni che, nel caso di specie portato all’attenzione dei giudici di legittimità, erano costituiti da un credito IVA. Non esiste quindi un vero e proprio diritto soggettivo al rimborso, limitato dalla discrezionalità della maggioranza assembleare: l’assemblea potrebbe, in caso di positivo risultato, deliberare di accantonare l’intero risultato economico senza attribuire ristorni ai soci, ad esempio in quelle ipotesi in cui si prevedano futuri e programmati investimenti.
    Resta inteso che anche l’assemblea, ovviamente, dovrà sopportare dei limiti e confini al proprio potere decisionale, temperato dal principio generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di società, sicché i soci, azionando gli appositi strumenti di tutela, possono ottenere l’annullabilità della delibera che neghi il rimborso dei ristorni in presenza di comportamenti abusivi della detta maggioranza; si dovrà infine tenere conto di ulteriori criteri da considerarsi quali condizioni preliminari, come ad esempio il pareggio di bilancio (sarebbe inammissibile una perdita a seguito della distribuzione di ristorni) o la rimanenza nel bilancio di somme che permettano la c.d. “continuità aziendale” accantonando determinate somme a titolo di fondo rischi o riserve (senza, quindi, distribuire ogni euro presente in cassa).