L’amministratore di condominio può partecipare alla mediazione soltanto se espressamente autorizzato dall’assemblea dei condomini.
E’ questa la soluzione adottata dalle più recenti disposizioni di legge; vediamo perché: con il d.l. 69/13 è stata reintrodotta l’obbligatorietà della media conciliazione, ma solo per determinate materie. Tra queste certamente rilevante è quella condominiale, dato che il contenzioso che ne deriva affolla gran parte dei tribunali italiani. Ricordiamo che l’istituto in esame è previsto espressamente a pena di improcedibilità: in altre parole, ogni qual volta il condominio vorrà agire (con esclusione delle procedure volte al recupero dei crediti relativi ad oneri condominiali) o dovrà resistere in giudizio, si dovrà preliminarmente utilizzare la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 . Ci si chiede, allora, se l’amministratore del condominio possa o meno partecipare alla media conciliazione impegnando formalmente il condominio di cui ha, di norma, la rappresentanza legale.
La risposta ci viene fornita dal nuovo art. 71 quater, delle disp. att. c.c. : «Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione».
Dal tenore letterale della norma appena citata appare evidente che in mancanza di apposita deliberazione assembleare l’amministratore non è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione, la quale non potrà che concludersi con una dichiarazione negativa per assenza della parte convocata. Ne deriva, inoltre, che nell’ipotesi di specie potranno essere irrogate la sanzione processuale di cui all’art. 8, co. 5, del citato D.Lgs. 28/10, secondo cui «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».