Le organizzazioni che rientrano nell’elenco dei beneficiari del 5 per mille non dovranno ripresentare la domanda di iscrizione.
Il decreto del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2016 introduce un elemento di semplificazione nelle procedure di partecipazione al riparto delle risorse del 5 per mille. Il precedente quadro legislativo prevedeva che ogni anno gli enti non profit e le associazioni sportive dilettantistiche dovessero richiedere l’iscrizione all’elenco dei beneficiari prima di partecipare al riparto delle risorse.
Con il nuovo decreto, invece, basterà accertare una volta sola che gli enti possiedono i requisti per ricevere il 5 per mille. Così, a partire dal 2017, l’Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare entro il 31 marzo la lista dei soggetti beneficiari. In caso di errori, l’ente avrà il tempo di segnalarli alla Direzione delle Entrate competente per territorio entro il 20 maggio.
Diversa la situazione quando mutano i requisiti o le caratteristiche del richiedente. Se, ad esempio, cambia il rappresentante legale, la dichiarazione sostitutiva presentata perde valore.
Il nuovo rappresentante legale dovrà, dunque, provvedere a presentarne un’altra altrimenti l’ente non profit o l’associazione sportiva dilettantistica perde la possibilità di accedere al riparto delle risorse del 5 per mille.
Le modifiche apportate alla legislazione attuale vanno nella direzione della semplificazione del processo di dichiarazione dei redditi, già messo in atto attraverso il nuovo 730 precompilato.
La semplificazione, però, dovrà andare di pari passo con la trasparenza. Il nuovo decreto, infatti, descrive meglio i contenuti obbligatori del documento di rendicontazione, ovvero quella carta da depositare all’Agenzia delle Entrate entro un anno dalla ricezione delle risorse del 5 per mille.
Ciascuna voce di spesa dovrà essere riconducibile alle finalità istituzionali dell’ente o ad eventuali accantonamenti per progetti pluriennali. Qualora venissero accertate delle finalità diverse, le risorse dovranno essere restituite.