Gli ultimi provvedimenti del Governo si sono posti come obiettivo quello di incentivare l’assunzione di giovani attraverso forme di contratto a tempo indeterminato. Sia all’interno della Legge di Stabilità che nei decreti attuativi del Jobs Act, si è cercato di porre al centro del nostro mercato del lavoro la forma contrattuale a tempo indeterminato anche attraverso una riduzione delle garanzie all’interno del rapporto di lavoro stesso.
La Legge di Stabilità prevede, per fare un esempio, una serie di detrazioni contributive triennali per tutti quei datori di lavoro che decidono di stipulare nuovi contratti a tempo indeterminato o di convertire quelli esistenti.
Il limite massimo di questo esonero contributivo è fissato in 8.060 euro in tre anni. È evidente come una disciplina fiscale di questo tipo, unita ad una riforma del mercato del lavoro che rende più facile sciogliere i vincoli contrattuali, può incoraggiare gli imprenditori a stipulare contratti a tempo indeterminato, soprattutto quando la controparte è un giovane.
Il discorso è parzialmente diverso per quanto riguarda il settore agricolo. In questo caso prima della Legge di Stabilità è intervenuto il decreto legge 91/2014, convertito poi nella legge 116/2014.
L’art. 5, in particolare, disciplina sgravi contributivi per i datori di lavoro che assumono giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni con forme di contratto a tempo indeterminato o determinato.
E proprio in quest’ultima dizione la novità rispetto alla Legge di Stabilità, poiché prevede eguali incentivi economici anche in caso di assunzioni a tempo determinato. Da questo punto di vista rileva il carattere peculiare del settore agricolo, che rende comunque più difficile la stipulazione di forme di contratto a tempo indeterminato.
Il legislatore ha voluto comunque incentivare quei rapporti di lavoro a tempo determinato di una certa durata. Per questo motivo lo sgravio contributivo è valido solamente per quei contratti della durata almeno triennale e che garantiscano almeno 102 giornate lavorative.
In questi giorni l’Inps ha risolto un problema interpretativo proprio su quest’ultimo tipo di contratto. Attraverso il messaggio 2239 l’Inps ha chiarito che i giovani assunti dalle imprese agricole possono richiedere l’assegno di disoccupazione agricola secondo le regole ordinarie per i giorni in cui non hanno lavorato durante tutti e tre gli anni.
Non importa, dunque, se il contratto è ancora in essere: i lavoratori al secondo anno di contratto, per fare un esempio, potranno richiedere la quota di disoccupazione agricola spettante per le giornate in cui non hanno lavorato nei primi dodici mesi.
L’Inps specifica che “è ininfluente lo status del lavoratore al momento della presentazione della domanda, rilevando, invece, il percorso lavorativo dello stesso nell’anno di competenza dal 1°gennaio al 31 dicembre”.