Categoria: Legale


  • I soci prenotatari di un’unità abitativa realizzata da una cooperativa, già immessi nel possesso dell’unità preassegnata e in attesa dell’assegnazione, sono titolari di una azione risarcitoria nei confronti della cooperativa medesima per difetti di costruzione.

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    E’ questo il principio di diritto stabilito di recente dalla Cassazione con la sentenza n. 28808 del 31 dicembre 2013, con la quale la Suprema Corte si è espressa in favore dei ricorrenti, i quali avevano citato in giudizio la cooperativa edilizia di cui erano soci, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti alla loro abitazione a causa di infiltrazioni d’acqua dovute a vizi della tubatura condominiale.

    La domanda, inizialmente accolta dal Tribunale in primo grado, era stata successivamente respinta dalla Corte d’Appello.

    La Cassazione, invece, ha stabilito che qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione del contratto, “il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento”.

    E’ quindi sufficiente la sola prenotazione dell’appartamento unita all’immissione nella detenzione per legittimare la costituzione di un rapporto di natura personale che è anche fonte dell’obbligo di assicurare il godimento dell’immobile concesso ad uso abitazione.



  • Il socio di una cooperativa può essere escluso nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

    Nel primo caso il riferimento normativo è l’art. 2533 c.c.(1), il quale prevede una elencazione tipizzata delle cause legali di esclusione. Ai sensi del comma 3, il socio escluso può proporre opposizione davanti al tribunale, salvo diverse previsioni statutarie (es. collegio arbitrale): in questa ipotesi il termine per notificare l’atto di citazione è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

    Cooperative decorrenza del termine per l'opposizione alla delibera di esclusione del socioSul punto si è di recente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 3577 del 14 febbraio 2014, con la quale si è affermato che tale comunicazione non ha la funzione di informare il socio escluso di ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, ma solo “delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante, dal momento che su di esse egli dovrà articolare le proprie difese”; ne deriva, quindi, che l’incompletezza non renderà  – solo per tale motivo – invalida la comunicazione, ma essa inciderà esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione.

    Nel caso di specie la Cassazione, riformando la decisione della Corte d’Appello – la quale aveva ritenuto che la presenza del ricorrente alla seduta del consiglio di amministrazione comportava necessariamente la conoscenza della delibera di esclusione e delle ragioni ritenute dal c.d.a. per la sua adozione – ha quindi ritenuto irrilevanti la conoscenza da parte del socio dei rilievi e gli addebiti mossigli durante il procedimento, in quanto la comunicazione finale può ben essere basata solo su di alcuni di tali elementi o su una loro rideterminazione.


    (1) L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo:

    1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;

    2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

    3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

    4) nei casi previsti dall’articolo 2286;

    5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.

    L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.

    Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

    Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.