Tra le tante novità dei decreti attuativi del Jobs Act, ce n’è una che riguarda i controlli a distanza dell’attività dei lavoratori.
Nello specifico d’ora in poi il datore di lavoro potrà controllare Pc, tablet, telefoni aziendali e strumenti per rilevare l’accesso come il badge, senza passare da un accordo sindacale o da un’autorizzazione ministeriale.
Viene così modificato il comma due dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori che recita nel dettaglio:
«Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali… In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianto».
La nuova legislazione pone delle eccezioni al suddetto articolo per quanto riguarda «gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze».
I lavoratori saranno così sottoposti a controlli maggiori nello svolgimento della propria attività lavorativa. Il tutto, però, è subordinato alla consegna di un documento di policy, nel quale viene specificato che l’utilizzo di Pc, tablet, telefoni aziendali e badge sono sottoposti a controllo.
Viene fatta, però, una distinzione ben precisa tra gli strumenti lavorativi e gli impianti di lavoro, come le telecamere di sicurezza. Per questi ultimi rimane in vigore in toto l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Per essere installati rimarrà necessario quindi sottoscrivere un accordo sindacale o avere l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.
L’intento della norma è adattare il quadro legislativo al mutato contesto lavorativo, dove le tecnologie sono diventate parte integrante dell’attività produttiva e quindi in quanto tali utilizzabili anche per controllare l’operato dei lavoratori.