• L’Albo Nazionale delle Società Cooperative è stato istituito con il  D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), e sostituisce i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione; è tenuto dallo stesso Ministero e gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio.

    CAMERE_DI_COMMERCIO

    L’Albo si compone di due sezioni, differenziate in base alla natura della cooperativa che chiede l’iscrizione:

    • la prima sezione è riservata alle società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile; nell’ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.
    • nella seconda devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

    Il Ministero con la circolare attuativa del 6.12.2004 ha puntualmente previsto e disciplinato l’iter di iscrizione, obbligatoria per tutte le cooperative ai fini anagrafici nonché necessaria, per le cooperative a mutualità prevalente, quale presupposto per la fruizione delle agevolazioni di natura fiscale previste dall’art. 223 duodecies, comma 6, C.C.

    Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 4 del decreto istitutivo, ovvero:

    • cooperative di produzione e lavoro;
    • cooperative di lavoro agricolo;
    • cooperative sociali;
    • cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
    • cooperative edilizie di abitazione;
    • cooperative della pesca;
    • cooperative di consumo;
    • cooperative di dettaglianti; cooperative di trasporto;
    • consorzi cooperativi;
    • consorzi agrari;
    • banche di credito cooperativo;
    • consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
    • altre cooperative.

    Secondo il tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 2511 del Codice Civile, introdotta dalla l. 99/09, secondo cui “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’Albo delle società cooperative di cui all’art. 2512, c. 2 del C. C. e all’art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile”, sembra che l’iscrizione all’Albo delle società cooperative abbia efficacia costitutiva della società cooperativa.