Anche lo scopo mutualistico può essere graduato, o meglio, può esserlo la sua intensità: questo, infatti, grazie ad una interpretazione ampia dell’art. 45 Cost. viene inteso non nell’esigenza che tutta l’attività sia svolta dai soci cooperatori ma soltanto “prevalentemente” da questi.
Una tesi confermata dall’art. 2512 c.c., secondo il quale le cooperative a mutualità prevalente “svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”, ma anche dall’art. 2521 c.c., secondo il quale l’atto costitutivo, che stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, “può prevedere che la società svolga la propria attività anche nei confronti dei terzi”. E’ quindi prevalso un orientamento per il quale la cooperativa non debba rivolgersi esclusivamente ai propri soci o, detto in altri termini, lo svolgimento dello scopo mutualistico non debba svolgersi solamente con e per i soci; al contrario, esso può rivolgersi anche a soggetti terzi, in quanto la possibilità di cedere beni e servizi a non soci, conciliando così il fine mutualistico con una attività commerciale a fini di lucro, certamente può comportare vantaggi patrimoniali alla società.
In tale ultimo caso – massimamente prevalente nella prassi – sarà fondamentale l’esplicito inserimento nell’atto costitutivo della previsione di cui all’art. 2521 c. 2 c.c., secondo il quale “L’atto costitutivo … può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi”, la cui omissione preclude alla cooperativa la possibilità di instaurare rapporti con soggetti diversi dai soci. Il riferimento è, ovviamente, ai rapporti contrattuali “tipici” dell’attività della società, ovvero quei rapporti instaurati di norma con i soci per il perseguimento dello scopo mutualistico, e non ai rapporti strumentali, necessari solo ai fini dello svolgimento dell’attività sociale.