La modifica normativa era nell’aria, soprattutto alla luce dello scandalo Mafia Capitale. L’art. 1, comma 610, della nuova Legge di Stabilità cambia la legislazione relativa alle cooperative sociali di tipo B.
Non ci saranno più, infatti, affidamenti diretti per le cosiddette cooperative “sottosoglia”, vale a dire tutte le imprese sociali che stipulano convenzioni con enti pubblici o enti a partecipazione pubblica, il cui importo è inferiore a quello stabilito dalle direttive europee in materia di appalti pubblici.
Dal 1 gennaio 2015 anche queste cooperative dovranno effettuare delle procedure ad evidenza pubblica, rispettando, dunque, i principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza.
Vengono, quindi, fissati dei parametri di economicità anche per questo tipo di convenzioni che riguardano in via prevalente soggetti svantaggiati. L’obiettivo, infatti, delle cooperative di tipo B è l’inserimento lavorativo di persone con handicap fisici o gravi disagi sociali, tra cui ex detenuti e tossicodipendenti.
La precedente normativa derogava i principi di concorrenza in nome delle esigenze sociali, come del resto è previsto anche all’interno della Costituzione. Per tutti gli importi sottosoglia, determinati in maniera puntuale dalla normativa europea, venivano, infatti, effettuati affidamenti diretti da parte delle amministrazioni verso le singole cooperative, lasciando spesso spazio a fenomeni clientelari.
Lo scandalo Mafia Capitale ha svelato un circolo corruttivo e raggiratore della normativa davvero inquietante.
Il modus operandi di alcune imprese sociali ha esulato per troppo tempo dal vero spirito cooperativo, di qui l’esigenza di intervenire modificando il quadro normativo e conformando l’attività delle cooperative “sottosoglia” a quella delle altre aziende.
Si tratta in via definitiva di un intervento opportuno, che cambierà molti scenari a livello locale, ristabilendo la vera e legittima concorrenza fra le imprese sociali e ridando dignità ad un mondo oggetto di attacchi a 360 gradi.

