Il Consiglio dei Ministri ha esaminato (in secondo esame preliminare) il Decreto Legislativo in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23). Tra le novità del provvedimento, spicca l’introduzione – a decorrere dal 2015 – della dichiarazione dei redditi 730 precompilata; la raccolta e l’elaborazione dei dati saranno quindi curati dall’Agenzia delle Entrate, che entro il 15 aprile di ogni anno li invierà telematicamente al contribuente. Quest’ultimo, a sua volta, ne verificherà la correttezza e la completezza, con facoltà di modificare la dichiarazione precompilata.
L’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati disponibili presso l’Anagrafe tributaria, quelli trasmessi da terzi (come ad esempio enti previdenziali e banche), nonché le certificazioni inviate dai sostituti d’imposta. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata a un CAF o a un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati al soggetto che ha apposto il visto di conformità, il quale entro i successivi 60 giorni dovrà inviare all’Amministrazione fiscale la documentazione richiesta e/o versare quanto dovuto.
In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione, sono preclusi i controlli formali sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti da terzi; se invece la dichiarazione viene modificata direttamente dal contribuente, anche attraverso il sostituto d’imposta, se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, rimane ferma la possibilità di effettuare controlli formali. È importante segnalare inoltre che i CAF non sono responsabili per visto infedele in presenza di una condotta dolosa del contribuente.
Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, il CAF o il professionista presentano una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono tenuti soltanto al versamento della sanzione (ridotta a un ottavo se versata entro il medesimo termine), mentre imposte ed interessi sono dovuti dal contribuente. Il 730 dovrà essere presentato entro il 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, a prescindere dal soggetto (contribuente, sostituto d’imposta, CAF o professionista).
A decorrere dalla dichiarazione dei redditi 2016, nella dichiarazione saranno inseriti anche i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie detraibili o deducibili. Il provvedimento ora torna all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, per poi approdare nuovamente a Palazzo Chigi per l’approvazione definitiva.
Si ricorda infine che resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi secondo le modalità ordinarie.
