Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 24 settembre 2014 grazie al quale le imprese e i professionisti che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel 2014

possono compensare i relativi importi con le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, se le somme iscritte a ruolo non sono superiori al credito vantato. A tal fine si tenga presente che:
1. i crediti compensabili devono essere: certi, liquidi, esigibili e non prescritti; riferirsi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; certificati secondo le modalità di cui al D.M. 22 maggio 2012 e al D.M. 25 giugno 2012;
2. la compensazione opera – su richiesta del creditore – secondo le modalità indicate dal D.M. 25 giugno 2012 e dal D.M. 19 ottobre 2012;
3. si applica l’art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Relativamente alle somme iscritte per le quali non può essere effettuata la compensazione mancando i requisiti sopra descritti, si applica l’art. 9, comma 2, del D.L. n. 35 del 2013, convertito con modifiche dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64. Le regole sopra descritte – contenute in un decreto ministeriale attuativo dell’art. 12, comma 7-bis, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modifiche dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9- si applicano dal 10 ottobre 2014. Si ricorda che il citato art. 28 quater del D.P.R. n. 602 del 1973 è stato modificato dall’art. 13-bis, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94 e, da ultimo, dall’art. 16, comma 10, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
