La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio non esclude la soccombenza e, quindi, la conseguente condanna alle spese di lite: è questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 373/15, con la quale la S.C. ha cassato una sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, il quale aveva respinto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Giudice di Pace che, accogliendo il ricorso del contribuente avverso cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative in materia tributaria irrogate dalla Prefettura, aveva tuttavia compensato tra le parti le spese di causa. Il Tribunale, infatti, giustificava la compensazione a causa dell’assenza di costituzione e, quindi, di contestazione, dell’Ente convenuto, attribuendo a tale comportamento omissivo il valore di adesione alle ragioni del ricorrente.
Parte ricorrente, a sostegno della propria tesi, sosteneva che un comportamento neutro (la mancata costituzione) non implica esclusione di dissenso rispetto alle ragioni di parte avversa, gravando in tal modo il cittadino dei costi dell’inefficienza della p.a., così in palese violazione del diritto di difesa tutelato da copertura costituzionale.
La Cassazione, accogliendo il ricorso e richiamando cospicua giurisprudenza sul punto, ha sostenuto che “Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”.


