Le cooperative di produzione e lavoro sono cooperative il cui scopo mutualistico è costituito dall’erogazione di beni e servizi od occasioni di lavoro ai soci a condizioni più favorevoli rispetto a quanto gli stessi potrebbero ottenere singolarmente, sia in termini quantitativi che qualitativi (ad. esempio retribuzioni migliori, orari ridotti, etc).
L’elemento distintivo in questa tipologia di cooperative è rappresentato dalla particolare posizione assunta dal socio, in quale, di fatto, riveste sia il ruolo di imprenditore che di lavoratore. Più specificatamente la relazione tra cooperativa e socio si esplicita una duplicità di rapporti: il primo, detto rapporto societario, si concretizza nella partecipazione del socio alla vita comune societaria (conferimento di capitale, partecipazione alla formazione degli organi sociali e al rischio d’impresa, definizione della conduzione dell’impresa, etc.), il secondo, più propriamente di lavoro, in qualsiasi forma, con il quale il socio contribuisce al raggiungimento dei fini societari. L’art. 1, co. 3, della l. 143/01 stabilisce che “Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali”.
La duplicità dei rapporti, che vanno tenuti distinti, è confermata – in senso più ampio – anche dalla giurisprudenza: secondo la Cassazione “Il socio beneficiario del servizio mutualistico reso dalla società, è parte di due distinti (anche se collegati) rapporti, l’uno di carattere associativo, che discende direttamente dall’adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione della qualità di socio, l’altro che deriva dal contratto bilaterale di scambio, per effetto del quale egli si appropria del bene o del servizio resogli dall’ente” (Cass. n. 11015 del 9.05.2013).

