Nel caso in cui l’atto di citazione debba essere notificato a più convenuti, il termine di dieci giorni concesso all’attore dall’art. 165 c.p.c. (e all’appellante dall’art. 347 c.p.c.) per la sua costituzione in giudizio decorre dalla prima notificazione, e non dall’ultima.
E’ questo il principio sancito dalle Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10864/11, con la quale i giudici della nomofilachia hanno risolto un precedente contrasto giurisprudenziale che vedeva contrapposte due opposte correnti: la prima riteneva che il termine per la costituzione dell’attore dovesse decorrere dall’ultima delle notifiche dell’atto di citazione, la seconda (a partire dal 1997), aderendo ad una tesi più restrittiva, secondo cui il termine per la costituzione dell’attore decorre dalla prima delle notificazioni dell’atto di citazione.
La prassi, com’è noto, consente all’attore di costituirsi depositando la c.d. velina, ovvero una copia informale e non autentica dell’atto di citazione, proprio perché a causa dei tempi di notifica di competenza esclusiva dei ufficiali giudiziari l’attore non può conoscere la data della effettiva notifica, almeno fino a quando l’atto non gli sia restituito, rischiando di veder spirato il termine di costituzione.
Le S.U., invero, ricordano come l’art. 165 cod. proc. civ., comma 2, stabilisce che, in caso di notificazione della citazione a più soggetti, l’originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall’ultima notificazione, affermando che “Se fosse consentita la costituzione dell’attore o dell’appellante, entro dieci giorni dall’ultima notificazione, tale previsione sarebbe superflua, poichè l’inserimento della citazione in originale, previsto dal comma 2, presuppone necessariamente che il fascicolo di parte dell’attore, nel quale l’atto va inserito, sia già stato depositato e che, pertanto, la costituzione dell’attore debba essere già avvenuta”. Da ciò discende per il convenuto il diritto di conoscere, quanto prima possibile, se l’attore si sia costituito o meno, al fine di stabilire le opportune strategie difensive, sul presupposto che, nella prassi, la mancata tempestiva costituzione dell’attore è sintomo della volontà di non dare più seguito all’esercizio dell’azione; tale verifica sarebbe impossibile aderendo alla tesi “liberale”, in quanto il convenuto cui la citazione è stata notificata per prima non saprebbe quando sia avvenuta od avverrà l’ultima notificazione.

