Dopo tre mesi di attesa partono finalmente gli sgravi contributivi per le nuove assunzioni, disciplinati nella Legge di Stabilità.
La circolare numero 57 dell’Inps rende dà il via al bonus che consentirà a diverse imprese di assumere nuovi addetti beneficiando delle risorse messe a
disposizione dalla Finanziaria. Gli sgravi contributivi fino a 8.060 euro, operanti per tutto il 2015, hanno rappresentato un importante strumento di detassazione alle imprese, contribuendo in misura notevole alla riduzione del tasso di disoccupazione nell’anno appena trascorso. Secondo le recenti elaborazioni dell’Inps, nel 2015 sono stati ben 1,56 milioni i contratti che hanno beneficiato del bonus assunzioni.
Quest’anno gli sgravi sono stati attivati in misura ridotta. La Legge di Stabilità 2016 prevede, infatti, l’esonero per 24 mesi del versamento dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori nella misura del 40% e fino ad un massimo di 3.250 euro annui.
Il bonus è valido per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in forme di lavoro stabili.
Si applica anche alle assunzioni di lavoratori già in Co.co.co/pro, di partite Iva e di lavoratori impegnati in stage. Sono esclusi, invece, gli apprendistato, i voucher e i lavoratori domestici.
Come avvenuto per l’anno precedente, nei seguenti casi le aziende non potranno beneficiare degli sgravi:
- presenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro o la stessa società del gruppo nell’ultimo trimestre del 2015;
- assunzione di un lavoratore da parte di un datore di lavoro che ha già usufruito dello sgravio fiscale;
- presenza di un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti alla nuova assunzione (stipulato anche con un’altra società).
Il bonus sarà valido anche per le assunzione di dirigenti e di soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

