• A seguito della riforma del diritto societario del 2003 le cooperative possono essere distinte in cooperative a mutualità prevalente e cooperative a mutualità non prevalente o cooperative diverse.

    In virtù del riconoscimento, ad opera dell’art. 45 Cost., della loro funzione sociale, tesa allo stabilimento di equi rapporti sociali e alla rimozione delle strutture monopolistiche, ai sensi dell’art. 223-duodeces delle disp. att. c.c. “Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente”.

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    I loro requisiti essenziali, puntualmente disciplinati dal codice civile, sono la “prevalenza di bilancio” e la “prevalenza statutaria”. Per quanto attiene la prima, secondo l’art. 2512 sono società cooperative a mutualità prevalente quelle che:

    1) svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;

    2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;

    3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

    Il successivo art. 2513 c.c. fornisce i criteri per la definizione della prevalenza di bilancio, attraverso dei rigorosi parametri utili a calcolare e verificare il rispetto della prevalenza, ad esempio  prevedendo che i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci debbono essere superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, punto A1; tale condizione deve essere rigorosamente documentata dagli amministratori (redattori del bilancio di esercizio) e dai sindaci nella nota integrativa al bilancio. Nella nota integrativa sarà opportuno quindi specificare i vari tipi di rapporti intrattenuti con soci e “non soci”. Ne deriva che le cooperative che non svolgono la loro attività prevalentemente con i soci saranno qualificabili come cooperative a mutualità non prevalente.

    Per quanto attiene la “prevalenza statutaria”, le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti alcuni specifici requisiti, indicati nell’art. 2514 c.c., volti a prevedere la c.d. non lucratività:

    1. a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
    2. b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
    3. c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
    4. d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

    In questi casi si parla di prevalenza soggettiva poiché, per come disposto dall’ultimo comma dell’art. 2514 c.c. “Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria”; l’introduzione (reversibile) nello statuto di queste quattro ultime clausole è lasciata alla discrezionalità di ciascuna cooperativa.

    Le cooperative a mutualità prevalente, infine, debbono essere iscritte nell’apposita sezione dell’Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.