• Anche lo scopo mutualistico può essere graduato, o meglio, può esserlo la sua intensità: questo, infatti, grazie ad una interpretazione ampia dell’art. 45 Cost. viene inteso non nell’esigenza che tutta l’attività sia svolta dai soci cooperatori ma soltanto “prevalentemente” da questi.

    Dipendenti

    Una tesi confermata dall’art. 2512 c.c., secondo il quale le cooperative a mutualità prevalente “svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci”, ma anche dall’art. 2521 c.c., secondo il quale l’atto costitutivo, che stabilisce le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica, “può prevedere che la società svolga la propria attività anche nei confronti dei terzi”. E’ quindi prevalso un orientamento per il quale la cooperativa non debba rivolgersi esclusivamente ai propri soci o, detto in altri termini, lo svolgimento dello scopo mutualistico non debba svolgersi solamente con e per i soci; al contrario, esso può rivolgersi anche a soggetti terzi, in quanto la possibilità di cedere beni e servizi a non soci, conciliando così il fine mutualistico con una attività commerciale a fini di lucro, certamente può comportare vantaggi patrimoniali alla società.

    In tale ultimo caso – massimamente prevalente nella prassi – sarà fondamentale l’esplicito inserimento nell’atto costitutivo della previsione di cui all’art. 2521 c. 2 c.c., secondo il quale “L’atto costitutivo  …  può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi”, la cui omissione preclude alla cooperativa la possibilità di instaurare rapporti con soggetti diversi dai soci. Il riferimento è, ovviamente, ai rapporti contrattuali “tipici” dell’attività della società, ovvero quei rapporti instaurati di norma con i soci per il perseguimento dello scopo mutualistico, e non ai rapporti strumentali, necessari solo ai fini dello svolgimento dell’attività sociale.



  • Scadrà alle ore 18.30 del 16 dicembre 2014 il termine entro il quale presentare la domanda di iscrizione o di mantenimento nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali. A tal fine, l’istanza di iscrizione dovrà essere presentata in via telematica al Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali,

    17112014

    utilizzando il modello disponibile sul sito http://finanzalocale.interno.it, mentre per i soggetti già iscritti nell’elenco in vigore dal 1° gennaio 2014 sarà sufficiente confermare i dati (oppure inviare gli aggiornamenti). Lo ricorda una nota informativa diffusa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili sulla base di quanto previsto dal D.M. 27 ottobre 2014. Ai fini della verifica dei requisiti richiesti, il provvedimento in esame precisa che:

    • si considerano validi i crediti formativi conseguiti dal 1° gennaio al 30 novembre 2014 per effetto della partecipazione ad eventi formativi “approvati” dal Viminale;

    • il requisito relativo allo svolgimento di precedenti incarichi di revisore dei conti si deve riferire ad incarichi della durata minima di tre anni ciascuno, svolti presso Comuni, Province, città metropolitane, comunità montane e unioni di Comuni;

    • se il soggetto è iscritto sia al Registro dei revisori legali che all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, rileva l’iscrizione con la maggiore anzianità;

    • i soggetti iscritti dovranno versare il contributo annuale – pari a 25 euro – entro il 30 aprile 2015, ai sensi dell’art. 4-bis, comma 2, del D.L. 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 131 e del D.M. 21 giugno 2013.

    Dal predetto elenco saranno estratti i nominativi dei revisori a decorrere dal 1° gennaio 2015.



  • L’omesso versamento di ritenute previdenziali trattenute ai dipendenti determina sanzioni amministrative e penali. Con riferimento a queste ultime, normalmente l’Inps in caso di mancato pagamento delle ritenute invia al datore di lavoro un sollecito (diffida) di pagamento che può essere sanato entro 90 giorni dal

    14112014

    ricevimento. Decorsi i 90 giorni, indipendentemente dall’esistenza di rateazioni, se i tributi sui quali ricadeva il sollecito non sono stati versati, l’Inps può denunciare (e ormai è prassi) l’illecito all’Autorità giudiziaria e avviare così il procedimento penale. L’omesso versamento delle ritenute previdenziali, in base all’articolo 2 del decreto legge 463/1983, è sanzionato con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032,91. Si ricorda poi che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. Con la legge n. 67/2014, il Parlamento ha conferito delega al governo di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili. Tra le fattispecie penali da depenalizzare l’articolo 2, comma 2 lettera c) della delega ha previsto la trasformazione in illecito amministrativo del reato di omesso versamento in questione a condizione che non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque la possibilità per il datore di lavoro di non rispondere neanche amministrativamente, se provvede al versamento entro il predetto termine di tre mesi. I decreti delegati devono essere emanati entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, ma, nelle more, alcuni Tribunali hanno ritenuto già di fatto depenalizzata la violazione penale se di importo non superiore ai 10.000 euro, sul presupposto, in estrema sintesi, che già una legge dello Stato ha manifestato la volontà di non perseguire più penalmente tali illeciti. Ne consegue, secondo detta interpretazione, che il fatto non sarebbe più previsto come reato ma come illecito amministrativo. Tuttavia sia la sentenza della Corte di Cassazione n. 38080 del 17/09/2014 sia quella recentissima (del 05/11/2014) del Tribunale di Torino, sez. V penale, frenano gli entusiasmi poiché confermano che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali non eccedenti i 10.000 euro non è depenalizzato in quanto non è stata ancora modificata la relativa norma penale attraverso l’emanazione del decreto legislativo.



  • Tra le novità 2014 più interessanti per le Cooperative Agricole l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il reddito delle cooperative agricole è sempre esente da Ires, a prescindere dalle modalità di formazione.
    Esenzione da Ires – Con la consulenza giuridica n. 954-20/2013 del 18 dicembre 2013, l’Agenzia delle
    06112014
    Entrate ha confermato la non imponibilità delle riprese fiscali relative ai costi non deducibili risultanti nei bilanci delle cooperative agricole, giustificando tale beneficio con il fatto che l’esenzione dall’imposta sui redditi (di cui all’art. 10, D.P.R. 601/73) trova applicazione non solo per i costi non deducibili disposti dal Tuir, ma anche per i costi derivanti da altre fonti normative (es. Ici e Irap).
    L’esenzione da Ires è dunque totale, fatta eccezione per il 20% dell’utile (art. 1, co. 460 e 461, L. n.311/2004). Nessun esplicito chiarimento, tuttavia, circa la tassazione dell’ulteriore quota di un decimo della riserva minima obbligatoria, pari al 3% dell’utile civilistico tassato (art. 6, D.L. n. 63/2002), dando per scontata l’esenzione da Ires anche per tale maggiorazione.
    Tassazione dei redditi delle cooperative agricole – L’articolo 10 del D.P.R. 601/1973, in materia di tassazione dei redditi delle cooperative agricole, dopo le modifiche apportate dall’art. 1, co. 461, L. n.311/2004, prevede che l’esenzione dall’imposta sul reddito, inizialmente prevista per tutti i redditi prodotti dalle cooperative agricole, non trovi applicazione limitatamente al 20% dell’utile netto.
    Il reddito imponibile totale, quindi, formato con utili risultanti dal conto economico (escluso il 20% ovvero il 23%) o da riprese fiscali a fronte di costi non deducibili in base al Tuir o ad altre disposizioni di legge, non è soggetto a Ires. Già nella Circolare n.37/E/2003, l’Agenzia aveva chiarito che la cooperativa si pone nei confronti del socio come strumento operativo per svolgere in comune una parte del ciclo agrario che il produttore agricolo avrebbe potuto svolgere in proprio.
    L’attività della cooperativa risulta sostitutiva di quella dei singoli imprenditori agricoli associati e perciò connessa soggettivamente e oggettivamente con l’attività agricola primaria degli stessi.
    Dunque, la tassazione non deve avvenire in capo alla cooperativa con i criteri del reddito di impresa, ma in capo ai singoli soci, secondo i criteri stabiliti per le attività agricole originarie.
    La cooperativa agricola può, quindi, considerare a conto economico un accantonamento per svalutazione crediti in misura superiore allo 0,5% dei crediti, oppure accantonamenti a fondi rinnovamento impianti, senza porre particolare attenzione alle conseguenze fiscali, in quanto inesistenti.



  • Dal 3 novembre 2014 la mancata annotazione sulla carta di circolazione del nome di chi non è intestatario del veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni verrà sanzionata con una multa di 705 euro a cui aggiungere la ben più pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione. È questo il risultato delle
    03112014
    modifiche apportate al nuovo codice della strada (in particolare all’articolo 94 comma 4-bis) dalla legge n. 120/2010 e regolate dal D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198 che è entrato in vigore il 7 dicembre 2012, ma che diventeranno appunto operative solo dal prossimo 3 novembre in occasione della definizione delle relative procedure informatiche. Le nuove disposizioni non avranno effetto retroattivo nel senso che, come precisato dalla maxi circolare del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti n. 15513 emanata il 10 luglio 2014, a quasi due anni di distanza dalle modifiche sopra richiamate, dovranno annotarsi solamente gli utilizzi di veicoli disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.
    Per i veicoli messi a disposizione in data antecedente al 3 novembre 2014 non vi è nessun obbligo particolare ma è opportuno, al fine di evitare inutili contestazioni, dare data certa all’identificazione dei soggetti utilizzatori dell’autovettura (Circ. n. 18 del 27 ottobre 2014 della Fondazione studi consulenti del lavoro).
    Di seguito una dichiarazione (da redigere per ogni singola autovettura e/o automezzo) a firma del rappresentante legale della società con la quale indicare i soggetti autorizzati all’uso delle autovetture aziendali (documento da tenere in auto benché ciò non sia obbligatorio).



  • Le imprese e i professionisti che vantano crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel 2014 possono compensare i relativi importi con le cartelle esattoriali notificate entro il 31 marzo 2014, se le somme iscritte a ruolo non sono superiori al credito
    28102014
    vantato. A tal fine si tenga presente che:

    1. i crediti compensabili devono essere: certi, liquidi, esigibili e non prescritti; riferirsi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali; certificati secondo le modalità di cui al D.M. 22 maggio 2012e al D.M. 25 giugno 2012;
    2. si applica l’art. 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
    3. la compensazione opera – su richiesta del creditore – secondo le modalità indicate dal D.M. 25 giugno 2012 e dal D.M. 19 ottobre 2012.
    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236/2014 il decreto del Ministero dell’Economia e del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di “Compensazione, nell’anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti della pubblica amministrazione”, che sposta al 31 marzo 2014 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle relative ai debiti iscritti a ruolo per poter richiedere la loro compensazione. Il termine finora in vigore era stato fissato al 31 dicembre 2012, dunque viene esteso di 15 mesi il periodo delle somme iscritte a ruolo che potranno formare oggetto di compensazione.
    Per ottenere la compensazione tra le cartelle esattoriali e i crediti verso la PA è necessario che le imprese siano titolari di “crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili”, per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, maturati nei confronti delle PA.
    I debiti che possono essere portati in compensazione devono riguardare: A) Tributi erariali, regionali e locali; B) contributi assistenziali e previdenziali; C) premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali. In più l’importo del debito deve essere inferiore o pari al credito maturato. Le modalità di compensazione restano le stesse previste dai decreti del MEF del 25 giugno 2012 (pubblicato nella G.U. del 2 luglio 2012) e del 2 luglio 2012 (G.U. del 6 novembre 2012).



  • Per restituire più velocemente i rimborsi fiscali, l’Agenzia delle Entrate sta chiedendo a 100mila società, attraverso la posta elettronica certificata (Pec), di comunicare il proprio codice Iban per ricevere le somme direttamente sul conto corrente. Gli inviti sono recapitati agli indirizzi Pec delle società presenti nel registro
    27102014
    delle imprese. Una bussola per comunicare l’Iban: online o in ufficio – Per poter ricevere le somme con accredito sul proprio conto corrente è necessario fornire il codice Iban. Per evitare il rischio di phishing, l’Agenzia non accetta Iban per posta, email o via Pec e non invia mail o messaggi cui sono allegati file da compilare e trasmettere, né software e applicazioni da scaricare su computer o dispositivi mobili.
    Gli unici due canali ammessi per comunicare l’Iban del conto corrente bancario o postale sono:
    -i servizi online disponibili sul sito www.agenziaentrate.it. Per comunicare il codice (o modificare quello precedentemente fornito) basta accedere alla propria area autenticata, riservata agli utenti abilitati ai servizi telematici;
    -gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate. In questo caso occorre presentare il modello per la richiesta di accreditamento disponibile presso gli stessi uffici o sul sito www.agenziaentrate.it, al percorso: Home > Cosa devi fare > Richiedere > Rimborsi > Accredito rimborsi su conto corrente.
    Con le coordinate, il rimborso fa rotta sul conto corrente – Fornendo l’Iban si accorciano i tempi del rimborso: anziché impiegare alcuni mesi per arrivare a destinazione, le somme arrivano sul conto del beneficiario in maniera più celere e sicura. Un’opzione sempre valida per cittadini e società, anche senza una esplicita richiesta da parte dell’Agenzia.



  • Al fine di fare chiarezza sul regime sanzionatorio in tema di tardività della presentazione della dichiarazione dei redditi modello Unico/2014 è opportuno fare una distinzione a seconda che la mancanza di tempestività sia da imputare al contribuente o al professionista o Caf intermediario. Se, ad esempio, il modello
    24102014
    Unico/2014 per il periodo d’imposta 2013 è inviato al fisco direttamente dal contribuente sono previsti due termini di scadenza: A) Entro il 30 Settembre 2014 se la dichiarazione viene presentata telematicamente; B) Entro il 30 Giugno 2014 se la dichiarazione viene presentata con il modello cartaceo presso un ufficio postale. L’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/1998 considera comunque valida la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine (tardiva presentazione), fermo restando l’applicazione delle sanzioni. La dichiarazione tardiva è soggetta ad una sanzione che va da euro 258 ad euro 2.065, a prescindere dal fatto che le imposte siano state o meno versate dal contribuente. Il contribuente può regolarizzare la propria posizione, entro e non oltre novanta giorni, pagando la sanzione minima di Euro 258 con la riduzione a 1/10, ovvero euro 25,82. Ciò è possibile esclusivamente nel caso in cui non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria. Il versamento della sanzione con il modello F24 deve essere contestuale (deve avvenire nello stesso giorno) alla trasmissione della dichiarazione tardiva. Il codice tributo, che deve utilizzare il contribuente è l’“8911”; Nel periodo di riferimento va indicato l’anno a cui la violazione si riferisce (il periodo d’imposta). Ad esempio, per la dichiarazione tardiva di Unico/2014, è necessario indicare come anno di riferimento il “2013”.
    Se, invece, è l’intermediario a commettere l’errore di inviare il modello dichiarativo, dopo il termine previsto, egli sarà responsabile per il pagamento della sanzione amministrativa, prevista dall’art. 7-bis, D. Lgs. n. 241/1997, per tardivo invio telematico dei modelli, avendone assunto l’incarico alla trasmissione. L’art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dispone, infatti, che per la tardiva od omessa presentazione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, di cui al comma 3, art. 3, D.P.R. n. 322/1998, si applica la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00. Ciò accade, in particolare, quando: A) egli ha assunto l’impegno alla trasmissione telematica in data anteriore alla data di scadenza di presentazione della dichiarazione (30 settembre 2014 per i “soggetti solari”) e non vi ha provveduto; B) quando ha assunto l’impegno alla trasmissione dopo la scadenza (es. 6 ottobre 2014) e non vi ha adempiuto entro un mese (es. entro 5 novembre 2014). Il versamento della sanzione con il modello F24 deve essere contestuale (deve avvenire nello stesso giorno) alla trasmissione della dichiarazione tardiva Il codice tributo, che deve utilizzare: l’intermediario è il codice tributo “8924”. Nel periodo di riferimento va indicato l’anno a cui la violazione si riferisce (il periodo d’imposta). Ad esempio, per la dichiarazione tardiva di Unico 2014, è necessario indicare come anno di riferimento il “2013”.



  • Da una prima disanima del disegno di “Legge di stabilità 2015”, l’intento dell’Esecutivo è quello di ridurre a tre i regimi fiscali esistenti (ordinario, semplificato e forfettario). Dalle prime indicazioni che comunque potrebbero parzialmente mutare durante l’iter di approvazione, il nuovo regime forfettario è riservato ai
    22102014
    contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che nell’anno precedente: A) hanno conseguito ricavi/compensi, ragguagliati all’anno, superiori ai limiti che saranno fissati per ciascun codice d’attività ATECO; B) hanno sostenuto spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori non superiori a 5 mila euro lordi; C) si sono avvalsi di beni strumentali (anche a titolo di locazione, noleggio leasing) il cui costo a fine anno non è superiore a 20 mila euro. L’adesione al nuovo regime forfettario può essere manifestata nel modello con il quale si richiede l’attribuzione della partita IVA. Sono esclusi dal regime forfettario i contribuenti che: si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o per la determinazione del reddito; non sono residenti in Italia, salvo eccezioni; effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi; partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata in regime di trasparenza fiscale. I contribuenti che aderiscono al nuovo regime forfettario ai fini IVA, non devono esercitare la rivalsa d’imposta sulle operazioni poste in essere e non possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti; sono tenuti esclusivamente a certificare i corrispettivi e a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali ricevute. Ai fini delle imposte sui redditi, determinano il reddito imponibile applicando, sull’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente di redditività fissato per l’attività svolta. Il citato reddito, al netto dei contribuenti previdenziali obbligatori versati, è soggetto a imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e IRAP del 15%. Ai fini delle imposte sui redditi, i contribuenti devono esclusivamente conservare i documenti fiscali emessi e ricevuti e presentare la dichiarazione annuale dei redditi. Non trovano applicazione gli studi di settore e la ritenuta d’acconto. Nell’ambito del nuovo regime forfettario si inserisce un altro sotto-regime riguardante i primi 3 anni d’attività del contribuente che sarà meglio definito da successivi decreti. Importanti anche le disposizioni di “raccordo” fra il nuovo regime forfettario e i precedenti regimi agevolati. In generale viene prevista l’abrogazione di tutti i precedenti regimi di favore (imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, nuove iniziative produttive e regime contabile agevolato) che confluiscono, già a partire dal 2015, nel nuovo regime forfettario, salvo l’opzione per il regime di tassazione ordinario. Per i contribuenti che hanno applicato nel corso del 2014 il “regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”, tuttavia, è consentito proseguire l’applicazione dello stesso fino al termine del quinquennio agevolato e, comunque, sino al compimento dei 35 anni d’età.



  • Entro il prossimo 27 ottobre 2014 (il 25 ottobre cade di sabato), il contribuente che, dopo aver presentato regolarmente il modello 730/2014, si sia accorto di eventuali errori nella compilazione, può presentare al Caf o al professionista abilitato il modello 730 “integrativo”. In particolare, i modelli 730 integrativi possono
    21102014
    essere presentati solo per operare correzioni che comportano un minor debito o un maggior credito del contribuente rispetto alla dichiarazione originaria, ovvero per correggere errori “formali”. Per violazioni “formali” si intendono gli errori che non incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta; in particolare, questi si distinguono in: A) errori semplicemente “formali”: recano pregiudizio all’attività di controllo dell’Agenzia e pertanto va applicata una sanzione (da euro 258,00 a euro 2.065,00); B) errori “meramente formali”: non arrecano pregiudizio all’esercizio della azione di controllo e pertanto non risultano sanzionabili.
    I soggetti interessati al 730 integrativo sono: dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente.
    Qualora il contribuente si accorge che, in sede di compilazione del mod.730/2014:
    non sono stati indicati tutti i dati da esporre nella dichiarazione;
    oppure
    i relativi dati sono stati esposti in modo errato
    è possibile effettuare le dovute “correzioni” al modello seguendo modalità diverse a seconda se l’integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente. Se dalla correzione degli errori/omissioni, alternativamente: A) emerge un minor debito o un maggior credito (es.: per oneri deducibili o detraibili non indicati nel 730 originario); B) non risulta alcuna variazione dell’imposta a debito o a credito (errori c.d. “formali”) il contribuente potrà, a sua scelta, presentare: 1) il mod. 730 “integrativo”; 2) il modello Unico PF 2014 “integrativo a favore”: utilizzando l’eventuale differenza a credito a riporto dei successivi periodi d’imposta o in compensazione ovvero richiedendone il rimborso.
    Se il contribuente si accorge di non aver dichiarato dei redditi oppure di aver indicato degli oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante facendo emergere: A) un minor credito; B) un maggior debito; dovrà necessariamente presentare Unico PF (non è possibile presentare un 730 integrativo).



  • Mercoledì 15 Ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha varato il disegno di legge di stabilità 2015. Si tratta di una Manovra da 36 miliardi di euro, mentre i tagli al carico fiscale ammonterebbero a circa 18 miliardi. Si riporta una breve sintesi delle principali novità tributarie ad integrazione del Prima Lettura pubblicato alla
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    luce del testo completo del DDL.: A) IRAP – COSTO del LAVORO: A partire dal periodo d’imposta 2015 sarà possibile dedurre la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; B) TFR in BUSTA PAGA: Per i periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e quelli del settore agricolo) con un rapporto di lavoro in essere da almeno 6 mesi presso il medesimo datore di lavoro, potranno chiedere la liquidazione netta mensile del Tfr, da assoggettare a tassazione ordinaria (art. 1, comma 756-bis), L. 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007). La norma non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi ex art. 4 della L. 29 maggio 1982, n. 297; C) BONUS 80 EURO: Confermato a regime il bonus di 80 euro di cui all’art. 13 del Tuir. Si prevede inoltre che, dal 1° gennaio 2015, se l’imposta lorda è superiore all’importo della detrazione spettante ai sensi del primo comma della norma citata, è riconosciuto un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito, pari a: a) 960 euro, se il reddito complessivo non supera 24mila euro; b) 960 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 24mila e 26mila euro (il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26mila euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2mila euro. Il credito viene riconosciuto automaticamente dai sostituti d’imposta (che recupereranno il relativo importo tramite compensazione); D) BONUS RISTRUTTURAZIONI: Estese fino al 31 dicembre 2015 le detrazioni (del 50 e del 65 per cento) previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico. Aumenta dal 4% all’8% la misura della ritenuta sui bonifici relativi ai pagamenti degli oneri di ristrutturazione; E) AUTONOMI – REGIME AGEVOLATO: Previsto un regime forfettario a favore dei lavoratori autonomi con un ammontare di ricavi non superiore a determinati limiti e che rispettano taluni parametri indicati dalla norma. Altre importanti novità riguardano: F) RAVVEDIMENTO OPEROSO; G) RIVALUTAZIONE di TERRENI e PARTECIPAZIONI; H) REVERSE CHARGE; I) CREDITO di IMPOSTA per RICERCA e SVILUPPO; L) EROGAZIONI LIBERALI ad ONLUS.



  • L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento obbligatorio che deve essere redatto nella locazione e nella vendita di immobili. Si tratta di un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di un’unità immobiliare, che devono essere indicate con una scala che va dalla lettera A+
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    (classe massima) alla lettera G (classe minima). La classe energetica viene determinata attraverso un’unità di misura che la normativa stabilisce in Kwh/mq. Per misurare le caratteristiche energetiche vengono analizzati i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, gli impianti e gli eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile installati nell’immobile. L’attestato di prestazione energetica deve essere redatto da un tecnico abilitato che dichiara l’assenza di conflitto di interessi e il non coinvolgimento con i produttori dei materiali utilizzati nella costruzione dell’immobile. Il professionista che redige l’APE non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado del committente. Dal 21 febbraio 2014 per coloro che non allegano l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) al contratto di vendita e di locazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. E’ opportuno ricordare che le compravendite e gli affitti stipulati senza Ape sono validi. L’attestato, tuttavia, deve essere consegnato al potenziale acquirente o al nuovo conduttore entro 45 giorni, termine dopo il quale per i trasgressori scatta la sanzione amministrativa. In caso di assenza o mancata redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica, verranno applicate delle sanzioni pecuniarie amministrative di ammontare variabile tra: A) 3.000 euro e 18.000 euro nel caso di immobile venduto senza essere dotato di APE; B) 1.000 euro e 4.000 euro nel caso di locazioni di singole unità abitative (la sanzione viene ridotta al 50% qualora il contratto abbia una durata non superiore a tre anni). L’accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all’atto della registrazione del contratto, dalla stessa Agenzia delle Entrate, che per l’ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, presentano rapporto al Prefetto. La norma introduce un principio importante: la scelta della casa da acquistare o da affittare, deve essere fatta, oltre che con i criteri tradizionali, anche in base all’efficienza energetica dell’immobile. Valutare questa variabile è molto importante per l’utente finale, perché consente di sapere in anticipo quali saranno i costi di gestione e, oltretutto, incoraggia la richiesta di edifici più efficienti e moderni, anche nel nostro Paese.