La presentazione della domanda di rateazione allo sportello di Equitalia, e la sua accettazione, comporta una serie di vantaggi per il debitore. Equitalia, infatti, durante il periodo di moratoria, non può attivare alcuno strumento cautelare di tutela del proprio credito come l’iscrizione di una ipoteca sulla casa (o su altri

immobili) oppure il fermo amministrativo dell’automobile. Il che, proprio a riguardo del fermo, porta un indiscutibile vantaggio: la possibilità di alienare l’autoveicolo. Se, infatti, in presenza di un fermo, l’auto non può essere né ceduta, né rottamata (e il proprietario deve comunque pagare il bollo), una volta accolta l’istanza di rateazione il fermo viene cancellato e il contribuente è libero di sbarazzarsi del vecchio mezzo o di cederlo a terzi (si legga, a riguardo, il precedente articolo: “Come vendere un’auto soggetta a fermo”). Non solo. Equitalia non può procedere ad azioni esecutive. Infatti, non potrà effettuare il pignoramento dello stipendio, della pensione o il pignoramento di crediti vantati dall’azienda nei confronti di terzi clienti. Allo stesso modo, l’esattore non potrà mettere all’asta il bene immobile in precedenza pignorato. Insomma: ogni azione esecutiva viene abbandonata. Inoltre, se il contribuente vanta crediti maggiori di 10 mila euro nei riguardi di una pubblica amministrazione, detto pagamento non può essere bloccato. Restano possibili, inoltre, sia la compensazione dei crediti d’imposta sul modello F24, sia l’esecuzione dei rimborsi dei crediti d’imposta. Come noto, il debitore può chiedere al Fisco un piano di rateazione ordinaria (72 rate); nel caso in cui riesca a provare gravi difficoltà economiche, accertate dall’agente della riscossione, il piano si amplia a 120 rate. L’attivazione della maxi rateazione a 120 rate può rivelarsi utile anche in presenza di un accertamento esecutivo. Ciò, soprattutto in caso di aziende in difficoltà e di debiti tributari di importo ingente. La richiesta di rateazione può essere effettuata su tutte le cartelle esattoriali in essere o su parte di esse a discrezione del contribuente. Questo può consentire a chi è in difetto con il fisco di risolvere talvolta situazioni delicate che coinvolgono la sua sfera privata. Equitalia infatti può procedere con il pignoramento verso terzi che è un atto con il quale ha inizio l’espropriazione forzata di crediti o cose che non devono trovarsi nella casa del debitore ovvero nella sua diretta disponibilità ma che sono nella disponibilità di un terzo (es. nel caso di un agente di commercio le provvigioni sono nella disponibilità della ditta mandante seppur spettanti all’agente). La rateazione anche delle sole cartelle oggetto dell’atto di pignoramento verso terzi e il pagamento della prima rata della stessa premia il contribuente che può, di sua iniziativa, proporre ad Equitalia istanza di cancellazione del pignoramento v/terzi con la quale Equitalia, in pochi giorni, sarà propensa a rinunciare all’azione cautelare e sbloccherà le provvigioni pignorate (o il credito bancario o il bene) del soggetto richiedente.




















