• La Tasi è un tributo per due, proprietario e inquilino, ma ciascuno ha il suo obbligo verso il fisco: così, se uno non paga, lo Stato non può rifarsi sull’altro. La base imponibile per il calcolo del tributo dovuto è uguale a quella utilizzata per il calcolo dell’Imu. Una quota compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’imposta resta a carico dell’affittuario
    spese condominiali
    dell’immobile, ma se il Comune non determina una quota specifica, l’occupante deve pagare il minimo. Il tributo complessivo deve essere determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sul cespite, in primis la proprietà, e poi ripartita tra quest’ultimo e l’occupante in base alle percentuali stabilite dal Comune. Poniamo che l’amministrazione abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale: in tal caso è la prima che conta, mentre non rileva se l’inquilino utilizza i locali a titolo di abitazione principale o no. L’importo deve essere ripartito in ragione delle percentuali indicate dalla delibera: spetta all’ente locale individuare eventuali detrazioni in favore dell’occupante. E quando è deliberata un’aliquota pari a zero sugli immobili diversi dall’abitazione principale, anche l’inquilino risulta esentato dal versamento.
    L’obbligazione tributaria del proprietario è distinta da quella dell’inquilino: la responsabilità solidale è prevista dalla legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non quindi tra possessore e detentore. Anche i pagamenti risultano separati: avvengono tramite due diversi modelli F24 o due bollettini postali, uno del locatore e l’altro del locatario; è ben possibile che a pagare sia ad esempio il primo per tutti e due, poi rivalendosi sul secondo, ma gli F24 o bollettini devono essere comunque diversi, uno intestato al proprietario e l’altro all’inquilino. Quando la casa è affittata a una coppia, deve ritenersi che a effettuare il versamento possa essere uno dei due, oltre che entrambi pro quota, e altrettanto vale per gli alloggi dati in locazione a universitari. Per l’occupazione temporanea dell’immobile non superiore a sei mesi il conduttore non paga il tributo: risulta quindi esonerato chi prendi in affitto la seconda casa per le vacanze per tre mesi l’anno. Ma se il contratto è annuale, l’imposta è dovuta anche se i locali risultano utilizzati per soli mesi estivi. E in caso di comodato? Laddove non è stato registrato, il pagamento spetta soltanto al proprietario.
    Nell’ipotesi in cui l’ex casa familiare di proprietà risulti attribuita dal giudice della separazione a uno dei coniugi, è l’assegnatario a dovere farsi carico della Tasi, così come avviene per l’Imu; quando l’immobile assegnato dalla sentenza di separazione è invece in locazione, il tributo deve essere calcolato dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto sarà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate.



  • In caso di dichiarazione presentata tardivamente risponde solo il contribuente o anche l’intermediario che si è impegnato a trasmettere? A questa domanda ha dato recentemente un’esaustiva risposta la CTP di Firenze con la sentenza 920/03/2014, depositata il 15 luglio 2014. La direzione regionale Entrate della Toscana, nella sua attività di
    justice is served
    controllo diretto a verificare il corretto utilizzo del servizio telematico e degli obblighi previsti per la trasmissione delle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2009, accertava che un commercialista toscano, nella sua qualità di intermediario, aveva trasmesso oltre la data di scadenza sette dichiarazioni dei redditi. Conseguentemente, al professionista era irrogata una sanzione pecuniaria, pari a 3.612 euro, ossia la sanzione minima di 516 euro per ogni dichiarazione tardiva. L’intermediario ricorreva contro il provvedimento sanzionatorio, asserendo di aver ricevuto le dichiarazioni ben oltre il termine di presentazione, come risultava dalle dichiarazioni sottoscritte dai contribuenti, i cui file erano stati poi inviati tempestivamente all’Agenzia delle Entrate. Inoltre, aggiungeva che solo per un errore materiale sul frontespizio delle dichiarazioni non era stata digitata la data dell’impegno a presentare la dichiarazione, ma era stata lasciata quella ben precedente, proposta in via automatica dal software di compilazione. In questo senso, i contribuenti – faceva notare il professionista – consci della non tempestiva consegna all’intermediario della documentazione, avevano tempestivamente sanato la loro posizione. L’ufficio si mostrava di avviso contrario e confermava l’oggettiva irregolarità nella quale era incorso il commercialista. I Giudici della Ctp Toscana fanno osservare infatti che, sul frontespizio di ciascuna dichiarazione, in apposito riquadro, l’intermediario deve indicare e sottoscrivere, oltre al suo codice fiscale e al numero di iscrizione all’albo professionale, la data in cui ha assunto l’impegno con il contribuente a trasmettere in via telematica la dichiarazione. Se l’impegno del professionista è antecedente alla scadenza del termine di presentazione, questi dovrà provvedere entro i termini, e, quindi, risponderà per gli eventuali ritardi, altrimenti la violazione sarà ascrivibile al contribuente e l’intermediario avrà un mese dall’impegno per provvedere alla trasmissione. Né, contrariamente a quanto vorrebbe il contribuente, potrebbe valere nei confronti dell’Amministrazione finanziaria la dichiarazione di una diversa data intercorsa fra contribuente e professionista. In conclusione, anche alla luce della prassi rilevante in argomento (circolare n. 11/2008), la Ctp ha rigettato il ricorso del contribuente condannandolo alle spese.



  • Capita spesso che successivamente all’acquisto di una unità immobiliare in un condominio, al nuovo condomino vengano richieste cospicue somme a titolo di lavori di straordinaria manutenzione come, ad esempio, quelle per ristrutturazioni. E’ altrettanto frequente, però, che detti lavori siano stati deliberati prima della vendita. Ci si chiede, allora, chi sia tenuto, tra alienante ed acquirente, a sopportare le relative spese, in mancanza di accordo fra le parti.

    spese condominiali

    In passato si sono contrapposte due orientamenti giurisprudenziali: secondo il primo, obbligato al pagamento dei contributi condominiali deve ritenersi colui il quale è proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata, mentre per il secondo indirizzo l’obbligazione contributiva nasce nel momento in cui è necessario eseguire le relative opere, un momento, quindi, ben differente dalla loro approvazione.

    Sul punto è intervenuta – si spera in maniera definitiva – una recente sentenza della Cassazione (sentenza n. 10235/13), la quale ha stabilito che è necessario «distinguere tra spese necessarie relative alla manutenzione ordinaria e spese attinenti ad interventi comportanti innovazioni o, comunque, di straordinaria amministrazione». In caso di spese per la manutenzione ordinaria, l’obbligazione contributiva sorge «con il compimento effettivo dell’attività gestionale», poiché le stesse non richiedono alcuna approvazione preventiva dell’assemblea (ineriscono alla “normale” attività di gestione dell’amministratore), ma solo l’approvazione in sede di consuntivo. Nel secondo caso, al contrario, l’obbligo contributivo è una «conseguenza diretta della correlata delibera assembleare … con la quale siano disposti gli interventi di straordinaria amministrazione».

    Ne deriva quindi che sarà fondamentale determinare il momento genetico in cui l’assemblea ha definitivamente deciso i predetti interventi: «la delibera giuridicamente rilevante a tal fine è solo quella con la quale tali interventi siano effettivamente approvati in via definitiva, con la previsione della commissione del relativo appalto e l’individuazione dell’inerente piano di riparto dei corrispondenti oneri, non sortendo alcuna incidenza al riguardo l’adozione di una precedente delibera assembleare meramente preparatoria od interlocutoria, che non sia propriamente impegnativa per il condominio e che non assuma, perciò, carattere vincolante e definitivo per l’approvazione dei predetti interventi». Con la conseguenza che ove le spese per lavori straordinari siano state deliberate (e non solo programmate) antecedentemente alla stipulazione del contratto di vendita, ne risponde il venditore (salvo patto contrario), a prescindere dal momento in cui le opere siano eseguite, con la possibilità per l’acquirente di rivalersi su quest’ultimo in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. c.c.



  • In una cooperativa il perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero la realizzazione di un servizio al fine di garantire un vantaggio ai soci, è un obbligo talmente essenziale e pregnante da mettere a rischio, nelle ipotesi in cui venga trascurato, la vita stessa della società.

    bilancio

    Secondo l’art. 2545 c.c. gli amministratori ed i sindaci hanno l’obbligo di indicare, nelle rispettive relazioni, i criteri utilizzati nella gestione per il conseguimento dello scopo mutualistico; in caso contrario la cooperativa rischia la revoca degli amministratori e dei sindaci e l’affidamento ad un commissario , o addirittura – nelle ipotesi più gravi – lo scioglimento della società . Una disciplina particolarmente severa, ma giustificata dall’essere inserita in un quadro normativo, anche a copertura costituzionale, in cui al fenomeno della cooperazione si riconosce una spiccata funzione sociale, con conseguenti agevolazioni e vantaggi. Coerentemente, anche la legislazione speciale (D.lgs. n. 220/02, art. 12) prevede che in sede di vigilanza il Ministero possa disporre la cancellazione dall’apposito albo nazionale per gli enti cooperativi “che si sottraggono all’attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche”.



  • L’amministratore di condominio può partecipare alla mediazione soltanto se espressamente autorizzato dall’assemblea dei condomini.

    stretta di mano
    E’ questa la soluzione adottata dalle più recenti disposizioni di legge; vediamo perché: con il d.l. 69/13 è stata reintrodotta l’obbligatorietà della media conciliazione, ma solo per determinate materie. Tra queste certamente rilevante è quella condominiale, dato che il contenzioso che ne deriva affolla gran parte dei tribunali italiani. Ricordiamo che l’istituto in esame è previsto espressamente a pena di improcedibilità: in altre parole, ogni qual volta il condominio vorrà agire (con esclusione delle procedure volte al recupero dei crediti relativi ad oneri condominiali) o dovrà resistere in giudizio, si dovrà preliminarmente utilizzare la procedura di mediazione di cui al D.Lgs. 28/10 . Ci si chiede, allora, se l’amministratore del condominio possa o meno partecipare alla media conciliazione impegnando formalmente il condominio di cui ha, di norma, la rappresentanza legale.
    La risposta ci viene fornita dal nuovo art. 71 quater, delle disp. att. c.c. : «Al procedimento è legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione».
    Dal tenore letterale della norma appena citata appare evidente che in mancanza di apposita deliberazione assembleare l’amministratore non è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione, la quale non potrà che concludersi con una dichiarazione negativa per assenza della parte convocata. Ne deriva, inoltre, che nell’ipotesi di specie potranno essere irrogate la sanzione processuale di cui all’art. 8, co. 5, del citato D.Lgs. 28/10, secondo cui «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».



  • Il più famigerato ente di riscossione tributi prosegue sulla strada delle semplificazioni e del miglioramento dei rapporti con cittadini e imprese. Ecco le novità per chi i contribuenti:
    Consulenza e Sportello Amico: Per avere assistenza e informazioni i cittadini possono rivolgersi agli sportelli sul
    notifica_posta
    territorio aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.15. Per le situazioni più complesse e delicate è attivo in ogni capoluogo di Provincia lo “Sportello Amico”, un punto di ascolto attraverso cui Equitalia ha voluto rafforzare ancora di più la propensione al dialogo con i contribuenti e dove è possibile ricevere consulenza specifica. Gli imprenditori hanno a disposizione un punto di riferimento allo “Sportello Amico Imprese”.
    Dialogo continuo con Ordini e Associazioni: Per semplificare le pratiche degli iscritti alle associazioni e agli ordini professionali, e dei contribuenti da loro assistiti, sono state siglate su tutto il territorio oltre 200 convenzioni e sono state individuate modalità di relazione con email dedicate, presenze di funzionari Equitalia in sede, appuntamenti e seminari.
    Servizi web e numero verde: Chi preferisce non andare allo sportello, o è impossibilitato a farlo, può consultare il sito istituzionale www.gruppoequitalia.it e avere tutte le informazioni utili sempre a portata di mano. Direttamente da casa o da lavoro è possibile verificare la propria situazione debitoria attraverso il servizio Estratto conto, effettuare pagamenti con carta di credito, scrivere al Servizio contribuenti, simulare un piano di rateazione, inviare una richiesta di sospensione della riscossione e scaricare la modulistica. E per chi non ha dimestichezza con internet, è attivo 24 ore su 24 il numero verde 800.178.078 (gratuito da rete fissa) oppure il numero +39 02.3679.3679 (a pagamento da cellulare e estero) con servizio operatore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 18.
    Comodità nei pagamenti: È possibile effettuare i pagamenti online sul sito www.gruppoequitalia.it, in tutti gli uffici postali, sportelli bancari, tabaccai convenzionati con banca ITB, le ricevitorie Sisal e Lottomatica, nonché attraverso le funzionalità di home banking messe a disposizione dagli istituti di credito e da Poste italiane.
    Rate, sospensioni e compensazioni: La rateizzazione è lo strumento principale che Equitalia mette a disposizione per agevolare i pagamenti dei contribuenti in difficoltà. Per debiti fino a 50 mila euro è sufficiente una semplice domanda senza aggiungere altri documenti. In presenza di particolari condizioni previste dalla legge si può ottenere un piano di pagamenti dilazionato fino a 10 anni, prorogare una rateizzazione già in corso o chiederne una successiva in caso di nuove cartelle. Per chi vanta dei crediti erariali o crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione è possibile inoltre procedere alla compensazione rivolgendosi a Equitalia per tutta l’assistenza necessaria. È importante infine ricordare che il contribuente può chiedere direttamente a Equitalia la sospensione della riscossione se ritiene di non dover pagare le somme richieste dagli enti creditori. Equitalia si fa carico di inoltrare all’ente stesso la documentazione presentata, evitando così al cittadino la spola tra uffici pubblici.
    Le tutele: La legge prevede numerose tutele per i contribuenti in debito con lo Stato e gli altri enti pubblici. Per garantire il credito da riscuotere, Equitalia può disporre il blocco dei veicoli intestati al debitore tramite iscrizione del fermo amministrativo. Tuttavia nessun fermo può essere iscritto se il debitore dimostra che il veicolo è necessario per lo svolgimento della professione, dell’attività di impresa oppure è utilizzato per finalità assistenziali. Equitalia inoltre può iscrivere ipoteca solo nei confronti di chi ha debiti complessivamente superiori a 20 mila euro, ma non può in alcun modo pignorare la prima casa di proprietà dove il contribuente risiede e può procedere sugli altri immobili solo per debiti elevati, superiori a 120 mila euro. In caso di azioni su stipendi o pensioni, la quota pignorabile procede per gradi (da un decimo a un quinto) per salvaguardare le necessità dei contribuenti con meno disponibilità economica.
    Nel caso di pignoramento di somme depositate sul conto corrente del debitore, non è comunque possibile includere l’ultimo stipendio o pensione affluiti sul conto, che resta nella piena disponibilità del contribuente.



  • Cosa accade nel momento in cui un atto processuale non è notificato personalmente dall’Ufficiale Giudiziario ma “a mezzo posta”, e l’avviso di ricevimento non risulta correttamente sottoscritto o – addirittura – è privo di alcuna sottoscrizione? Secondo la Cassazione la notifica è comunque efficace.
    notifica_posta
    La notifica a mezzo del servizio postale è disciplinata dall’art. 149 c.p.c. e dalla l. 890/82: in questi casi l’Ufficiale Giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’Ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento, il quale è poi spedito all’indirizzo predisposto dall’Ufficiale. L’avviso di ricevimento «costituisce prova dell’eseguita notificazione».
    Secondo la Suprema Corte «l’avviso di ricevimento, che è parte integrante della relata di notifica, riveste natura di atto pubblico», e in quanto gode della fede privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. , di modo che per quanto attiene alla “forza certificatoria” la notificazione effettuata dall’agente postale è equiparata in tutto e per tutto a quella posta in essere dall’Ufficiale Giudiziario, sino – ovviamente – a querela di falso.
    La giurisprudenza ha addirittura ritenuto del tutto valida la notifica di un atto in cui fosse del tutto illeggibile la firma del destinatario, senza nemmeno l’indicazione della qualità del consegnatario e senza che fosse barrata la relativa casella tra quelle predisposte dal modello di avviso di ricevimento: in questi casi «deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata vergata dallo stesso destinatario» .



  • Come tutelarsi nel caso di infiltrazioni in uno stabile condominiale? Il singolo condomino potrà optare tra due soluzioni al fine di ottenere il giusto risarcimento dei danni: citare in giudizio il condominio, nella persona del suo amministratore, oppure avvalersi – qualora siano presenti tutti i presupposti di legge – del disposto di cui all’art. 1669 c.c. e chiedere il ristoro dei danni direttamente al costruttore dell’edificio.
    condominio_infiltrazioni
    Per il condomino sarà molto più semplice servirsi della prima soluzione, ma la responsabilità extracontrattuale per “Rovina e difetti di cose immobili” potrà essere eccepita anche dallo stesso condominio, avvalendosi della chiamata in giudizio del costruttore. E’ oramai consolidato principio giurisprudenziale l’inclusione tra i “gravi difetti” di cui all’art. 1669 c.c. delle infiltrazioni d’acqua provenienti dalle parti comuni dell’edificio, tali da incidere sulla funzionalità dell’opera menomandone il godimento.
    Secondo la Cassazione il breve termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera: non sono sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti, né la richiesta in assemblea di nomina di un perito tecnico; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’acquisizione di relazioni peritali effettuate.
    La giurisprudenza di legittimità ha quindi ritenuto tempestiva esclusivamente la denunzia successiva ad una consulenza tecnica che accerti il vizio. Tale principio, ormai pacifico, è stato di recente ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 20644/13, nella quale si è affermato che «non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall’appaltatore, solo all’atto dell’acquisizione di idonei accertamenti tecnici», tali da determinare una piena comprensione della corretta imputazione delle cause dei fenomeni dannosi.



  • La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio non esclude la soccombenza e, quindi, la conseguente condanna alle spese di lite: è questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza 373/15, con la quale la S.C. ha cassato una sentenza del Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, il quale aveva respinto l’impugnazione proposta contro la sentenza del Giudice di Pace che, accogliendo il ricorso del contribuente avverso cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative in materia tributaria irrogate dalla Prefettura, aveva tuttavia compensato tra le parti le spese di causa. Il Tribunale, infatti, giustificava la compensazione a causa dell’assenza di costituzione e, quindi, di contestazione, dell’Ente convenuto, attribuendo a tale comportamento omissivo il valore di adesione alle ragioni del ricorrente.

    sedia vuota

    Parte ricorrente, a sostegno della propria tesi, sosteneva che un comportamento neutro (la mancata costituzione) non implica esclusione di dissenso rispetto alle ragioni di parte avversa, gravando in tal modo il cittadino dei costi dell’inefficienza della p.a., così in palese violazione del diritto di difesa tutelato da copertura costituzionale.

    La Cassazione, accogliendo il ricorso e richiamando cospicua giurisprudenza sul punto, ha sostenuto che “Non può avere perciò rilievo alcuno, ai fini dell’applicazione della disciplina fissata nell’art. 92 c.p.c., la circostanza che la parte che ha dato causa al processo abbia poi omesso di costituirsi in esso e comunque di dispiegare attività difensiva, condotta alla quale va attribuita valenza totalmente neutra siccome inidonea a costituire indice di esclusione del dissenso e addirittura di adesione all’avversa richiesta (in termini anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4485 del 28/03/2001), e che anzi può semmai considerarsi espressione di mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all’adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”.



  • L’Albo Nazionale delle Società Cooperative è stato istituito con il  D.M. 23 Giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico), e sostituisce i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione; è tenuto dallo stesso Ministero e gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio.

    CAMERE_DI_COMMERCIO

    L’Albo si compone di due sezioni, differenziate in base alla natura della cooperativa che chiede l’iscrizione:

    • la prima sezione è riservata alle società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile; nell’ambito di questa sezione è stata creata un ulteriore sezione per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, come ad esempio le cooperative sociali, qualificate in tal modo direttamente dalla legge.
    • nella seconda devono iscriversi le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente.

    Il Ministero con la circolare attuativa del 6.12.2004 ha puntualmente previsto e disciplinato l’iter di iscrizione, obbligatoria per tutte le cooperative ai fini anagrafici nonché necessaria, per le cooperative a mutualità prevalente, quale presupposto per la fruizione delle agevolazioni di natura fiscale previste dall’art. 223 duodecies, comma 6, C.C.

    Nella domanda di iscrizione la società cooperativa dovrà indicare inoltre l’appartenenza ad una delle categorie previste dall’art. 4 del decreto istitutivo, ovvero:

    • cooperative di produzione e lavoro;
    • cooperative di lavoro agricolo;
    • cooperative sociali;
    • cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
    • cooperative edilizie di abitazione;
    • cooperative della pesca;
    • cooperative di consumo;
    • cooperative di dettaglianti; cooperative di trasporto;
    • consorzi cooperativi;
    • consorzi agrari;
    • banche di credito cooperativo;
    • consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
    • altre cooperative.

    Secondo il tenore letterale della nuova formulazione dell’art. 2511 del Codice Civile, introdotta dalla l. 99/09, secondo cui “Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’Albo delle società cooperative di cui all’art. 2512, c. 2 del C. C. e all’art. 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile”, sembra che l’iscrizione all’Albo delle società cooperative abbia efficacia costitutiva della società cooperativa.



  • I benefici fiscali concessi alle cooperative sono revocabili anche senza il parere del Ministero del lavoro, se sussistono indizi che la veste mutualistica è una copertura finalizzata a versare meno tasse.

    Agenzia delle Entrate

    Secondo la Cassazione (sentenza n. 15217/12), in tema di agevolazioni tributarie per la cooperazione, il procedimento di verifica dei «presupposti di applicabilità» di cui all’art. 14, comma 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che prevede come obbligatorio il preventivo parere degli organi di vigilanza, “attiene ai soli requisiti soggettivi dell’ente, ma non riguarda le condizioni, stabilite dal precedente art. 10, relative alla natura e alle modalità di svolgimento della sua attività produttiva, di modo che, sotto questo profilo, nessun limite incontra l’ordinario potere di accertamento spettante all’amministrazione finanziaria, la cui attività, al riguardo, va ritenuta legittima, indipendentemente dall’esistenza o meno del suddetto parere”.

    Nel caso di specie l’accertamento aveva avuto ad oggetto una maggiore imposta dovuta dal contribuente (prima Associazione di produttori agricoli, poi diventata cooperativa), in considerazione del fatto che era emerso che l’Associazione non aveva rispettato le finalità istituzionali, sia perchè la maggior parte dei soci non conferiva il prodotto, sia perché l’Associazione si riforniva da terzi ben oltre la misura ammessa. La S.C., ha quindi richiamato pregressi e consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui in tema di agevolazioni tributarie in favore delle società cooperative la conformità degli statuti ai principi legislativi in materia di mutualità comporta solamente una presunzione di spettanza delle agevolazioni o esenzioni tributarie: tale presunzione è relativa e non impedisce all’Amministrazione finanziaria di disconoscere, per ogni singolo periodo di imposta, le agevolazioni suddette, semprechè fondi il suo accertamento su dati concreti, a nulla rilevando l’eventuale parere del Ministero del lavoro favorevole alla cooperativa.

    In applicazione di tali principi la S.C., non avendo la cooperativa dimostrato l’esistenza dei presupposti di fatto legittimanti le agevolazioni fiscali, ha rigettato il ricorso, accertando quindi che l’asserita veste mutualistica fungeva, in realtà, da copertura ad una normale attività di impresa.



  • Il periodo di servizio svolto durante la vigenza del contratto di formazione e lavoro deve essere computato nell’anzianità di servizio, anche in quelle ipotesi in cui questa sia presa in considerazione da discipline che hanno fondamento nella sola contrattazione collettiva, come quella sugli scatti di anzianità.

    Formazione

    E’ questo il principio sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20074/10, con la quale la S.C. ha dovuto valutare la legittimità della norma di CCNL del settore autoferrotranvieri nella parte in cui impediva al lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro fosse stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare di aumenti periodici di anzianità, computando anche l’anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro.

    Poiché il D.L. n. 726 del 1984, all’art. 3 dispone che “il periodo di formazione è computato nell’anzianità di servizio”, il problema che si è posto in giurisprudenza è stato quello di stabilire se alla contrattazione collettiva fosse, o meno, consentito di operare tale modifica (peggiorativa) del disposto legislativo.

    Le Sezioni Unite sono quindi intervenute per superare il precedente contrasto giurisprudenziale, stabilendo che “l’equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva”. L’equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime quindi un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.