La Tasi è un tributo per due, proprietario e inquilino, ma ciascuno ha il suo obbligo verso il fisco: così, se uno non paga, lo Stato non può rifarsi sull’altro. La base imponibile per il calcolo del tributo dovuto è uguale a quella utilizzata per il calcolo dell’Imu. Una quota compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’imposta resta a carico dell’affittuario

dell’immobile, ma se il Comune non determina una quota specifica, l’occupante deve pagare il minimo. Il tributo complessivo deve essere determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale sul cespite, in primis la proprietà, e poi ripartita tra quest’ultimo e l’occupante in base alle percentuali stabilite dal Comune. Poniamo che l’amministrazione abbia fissato all’1 per mille l’aliquota per gli immobili locati e al 2,5 per mille l’aliquota per l’abitazione principale: in tal caso è la prima che conta, mentre non rileva se l’inquilino utilizza i locali a titolo di abitazione principale o no. L’importo deve essere ripartito in ragione delle percentuali indicate dalla delibera: spetta all’ente locale individuare eventuali detrazioni in favore dell’occupante. E quando è deliberata un’aliquota pari a zero sugli immobili diversi dall’abitazione principale, anche l’inquilino risulta esentato dal versamento.
L’obbligazione tributaria del proprietario è distinta da quella dell’inquilino: la responsabilità solidale è prevista dalla legge di stabilità 2014 solo tra possessori o detentori e non quindi tra possessore e detentore. Anche i pagamenti risultano separati: avvengono tramite due diversi modelli F24 o due bollettini postali, uno del locatore e l’altro del locatario; è ben possibile che a pagare sia ad esempio il primo per tutti e due, poi rivalendosi sul secondo, ma gli F24 o bollettini devono essere comunque diversi, uno intestato al proprietario e l’altro all’inquilino. Quando la casa è affittata a una coppia, deve ritenersi che a effettuare il versamento possa essere uno dei due, oltre che entrambi pro quota, e altrettanto vale per gli alloggi dati in locazione a universitari. Per l’occupazione temporanea dell’immobile non superiore a sei mesi il conduttore non paga il tributo: risulta quindi esonerato chi prendi in affitto la seconda casa per le vacanze per tre mesi l’anno. Ma se il contratto è annuale, l’imposta è dovuta anche se i locali risultano utilizzati per soli mesi estivi. E in caso di comodato? Laddove non è stato registrato, il pagamento spetta soltanto al proprietario.
Nell’ipotesi in cui l’ex casa familiare di proprietà risulti attribuita dal giudice della separazione a uno dei coniugi, è l’assegnatario a dovere farsi carico della Tasi, così come avviene per l’Imu; quando l’immobile assegnato dalla sentenza di separazione è invece in locazione, il tributo deve essere calcolato dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto sarà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate.














