• Con un comunicato stampa del 26 Agosto 2014 Equitalia ha chiarito che dopo le società di persone e di quelle di capitali, la notifica delle cartelle esattoriali di pagamento si estende anche alle persone fisiche titolari di partita Iva.

    29092014A seguito del Dl 179/2012 l’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC, già presente per tutte le società (Dl 185/2008), è stato esteso alle imprese individuali. Per le imprese che si iscrivono per la prima volta nel registro delle imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata va indicato al momento dell’iscrizione. Per quelle già esistenti, occorreva comunicare l’indirizzo in un apposito modulo entro la fine di Giugno 2013.

    La semplificazione rappresenta una conseguenza dell’articolo 26 del DPR n. 602/73, in forza del quale la notifica delle cartelle di pagamento può essere eseguita, oltre che con raccomandata Ar, anche attraverso la Posta Elettronica Certificata. L’iniziativa è stata introdotta col duplice fine di semplificare il rapporto con i contribuenti che in questo modo potranno verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e conoscere esattamente giorno e ora della notifica e di consentire ad Equitalia di ridurre lo spreco di carta ed il contenzioso.

    Con la consegna della cartella via PEC, conta la data di ricezione, e non il giorno in cui ne avviene la lettura. Questo significa che con la PEC la notifica prescinde dal giorno in cui il contribuente ne prende visione. Questo è un aspetto su cui porre molta attenzione visto che il giorno di notifica è importante sia per la decorrenza dei termini di opposizione, sia per definire altre possibili strategie difensive.

    Tuttavia, se per le cartelle di pagamento l’ammissibilità di questo strumento è previsto espressamente dall’articolo 26 del Dpr 602/1973, nulla è invece previsto per gli altri atti, come ad esempio gli “avvisi di accertamento” o gli “avvisi di rettifica”. Pertanto, l’Amministrazione finanziaria non solo dovrà stare attenta a scegliere il destinatario cui indirizzare l’atto, ma dovrà prestare attenzione alle modalità di invio di questo atto.



  • Secondo la Cassazione (sentenza n. 21203/13) è legittimo il licenziamento del dipendente che abbandona ripetutamente il posto di lavoro, poiché tale condotta va a ledere in modo irrimediabile l’elemento fiduciario che caratterizza il rapporto tra datore e dipendente: la fiducia, quindi, quale elemento puramente soggettivo, è considerata vera e propria condizione essenziale, in mancanza della quale è giustificata l’interruzione immediata del rapporto di lavoro.

    torno subitoNel caso di specie l’istruttoria aveva ampiamente dimostrato come il comportamento tenuto prestatore di lavoro fosse talmente grave da giustificare la risoluzione in tronco del rapporto. Più specificatamente il dipendente – con significativa frequenza – aveva posto in essere ripetute e prolungate assenze dal servizio durante l’orario di lavoro per fini ludici e di svago, «ricorrendo a timbrature false dell’orario di entrata, allontanandosi ingiustificatamente dal luogo di lavoro per recarsi ad un circolo sportivo a giocare a tennis o a praticare il canottaggio, per visitare concessionari d’auto ovvero allontanarsi in compagnia di estranei senza più rientrare in ufficio».
    La Corte, quindi, ha ritenuto non applicabili ai fatti contestati le varie sanzioni disciplinari previste dal CCNL di categoria (rimprovero, multa o sospensione dal servizio), confermando in pieno la legittimità del licenziamento per violazione dell’art. 2119, co. 1, c.c. (Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto), poiché il lavoratore era venuto meno ai doveri di correttezza nell’esecuzione del rapporto, non trattandosi di un episodio isolato, ma di più episodi avvenuti in più riprese ed in un breve lasso di tempo.



  • E’ quasi alle porte la scadenza per la presentazione del modello Unico 2014 in modalità telematica. Termine ultimo per l’invio, infatti, è il 30 settembre.

    La dichiarazione dei redditi tramite modello Unico (unificato compensativo, da cui “Uni.Co.”) è generalmente utilizzata per denunciare i dati fiscali di soggetti che percepiscono redditi diversi: terreni e fabbricati, di pensione, di lavoro dipendente e autonomo, di partecipazione, di impresa.modello_unico_2014

    Il modello Unico può essere trasmesso tramite intermediari abilitati (Consulenti del lavoro, Commercialisti, Associazioni di categoria, Caf…) oppure direttamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, purché se ne abbiano le chiavi d’accesso (codice Pin) preventivamente richieste all’Ente.

    In quest’ultimo caso, infatti, in cui i contribuenti che compilano la propria dichiarazione, scelgono di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato, devono utilizzare il servizio telematico Fisconline, messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, scaricabile gratuitamente dal sito.

    C’è anche la possibilità di presentare il modello Unico cartaceo, presso un ufficio postale, solo nei casi in cui non è possibile presentare il modello 730, oppure pur potendolo presentare si devono dichiarare redditi o comunicare dati tramite quadri del modello Unico oppure in caso di decesso del contribuente.

    E se scadono i termini? E’ comunque possibile presentare l’Unico entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito. La dichiarazione è considerata ancora valida ma, per il ritardo, l’Agenzia delle Entrate applicherà una sanzione che va da 258 a 1.032 Euro. Si può evitare la sanzione piena se, entro lo stesso termine di 90 giorni, si versa spontaneamente una sanzione ridotta di 25 Euro, pari ad 1/10 di 258 Euro, tramite modello F24 compilando la sezione erario con codice tributo 8911. Viene considerata omessa, invece, la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni.



  • Meno carte e più risparmi per lo Stato sui costi di riscossione. Il decreto Renzi aumenta la stretta su compensazioni e versamenti F24, con il fisco che amplia così i controlli su questi modelli. Va in questa direzione l’articolo 11, che ha per titolo “riduzione dei costi di riscossione fiscale”, del cosiddetto Decreto Renzi, n.66, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 95 del 24 Aprile 2014.

    f24E’ infatti disposto che a partire dal 1° ottobre 2014, i versamenti da modello F24 devono essere effettuati, anche dai soggetti senza partita IVA, esclusivamente in via telematica o direttamente (modalità obbligatoria in caso di delega di versamento “a saldo zero”, per la presenza di compensazioni fiscali) oppure avvalendosi di intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia delle Entrate (compreso home banking). Salvo alcuni casi particolari, soltanto i modelli F24 senza compensazione e di importo fino a 1.000 euro possono ancora essere pagati, dai soggetti senza partita IVA, presentando la delega cartacea in banca o in posta; in questo caso il pagamento potrà essere effettuato anche in contanti, senza necessariamente aprire un rapporto di conto corrente.
    Il decreto, infatti, riguarda la presentazione degli F24 per i versamenti sopra mille euro, o per l’utilizzo di crediti d’imposta in compensazione (sia con saldo a zero che con saldo a debito). In questi casi, si dovrà scegliere tra lo strumento “F24 web” delle Entrate mediante cassetto fiscale, il pagamento tramite Home Banking (ma solo per versamenti F24 con saldo diverso da zero o con compensazioni di crediti IVA inferiori 5mila euro) e, infine, il pagamento tramite intermediari abilitati. La presentazione di F24 in formato “cartaceo” rimarrà possibile in caso di versamenti superiori ai mille euro senza compensazioni. I Professionisti per definire le loro responsabilità potranno predisporre un modello di lettera informativa, corredata dal modello di delega per l’addebito su conto corrente degli F24.



  • Il termine di invio telematico della dichiarazione dei redditi Mod. Unico/2014 per i redditi percepiti nel 2013 è previsto per il 30/09/2014. Tuttavia in caso di omissione è prevista la possibilità di presentare ugualmente la dichiarazione entro 90 giorni a decorrere dal 30/09 versando una sanzione per ciascuna dichiarazione omessa (redditi, Iva, Irap) di € 25,00.

    29092014bE’ prevista anche la possibilità di correggere le dichiarazioni presentate a causa della presenza di errori che hanno generato un maggior reddito, un maggior debito d’imposta o un minor credito; Tuttavia il termine ultimo per sanare tali errori e/o omissioni è quello della dichiarazione successiva (30/09 dell’anno successivo).

    Da quest’anno anche i soggetti che intendono correggere gli errori contabili relativi ad annualità non più emendabili (in base all’articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998) potranno presentare la dichiarazione integrativa del Mod. Unico/2014 attraverso il nuovo prospetto del quadro RS.

    Dal 1° Ottobre 2014, per gli anni d’imposta dal 2009 al 2012, è necessario riliquidare la dichiarazione dell’anno “viziato” fino a quella per la quale può essere presentata la dichiarazione integrativa (Unico/2014). Più concretamente, qualora un’impresa prenda atto oggi dell’omessa contabilizzazione nell’esercizio di competenza di un costo relativo al 2010, a partire dal 1° Ottobre potrà recuperare la deduzione di tale costo mediante : A) Riliquidazione del modello Unico 2011 e, successivamente, Unico 2012 e Unico 2013; B) presentazione di dichiarazione integrativa Unico 2014, nella quale, nel nuovo prospetto del quadro RS (da RS201 a RS230), dovranno essere indicati i dati delle precedenti riliquidazioni.

    Le considerazioni di cui sopra valgono anche ai fini IRAP: nella sezione IV del quadro IC è stato previsto il campo 1 “Errori contabili” sia al rigo IC51 “Altre variazioni in aumento”, sia al rigo IC57 “Altre variazioni in diminuzione” ed è stato introdotta l’apposita sezione XIII “Errori contabili”.

    Nell’ipotesi in cui gli errori contabili siano stati commessi da soggetti in trasparenza fiscale, il prospetto del quadro RS “Errori contabili” andrà compilato sia dal soggetto trasparente sia dai soci su cui ricadono gli effetti delle riliquidazioni; così come nel caso del consolidato fiscale. E nell’ipotesi in cui gli errori contabili siano stati commessi da soggetti estinti a seguito di operazioni straordinarie, il prospetto del quadro RS andrà compilato dal soggetto avente causa che dovrà però inserire il codice fiscale del dante causa nell’apposito campo.



  • I soci prenotatari di un’unità abitativa realizzata da una cooperativa, già immessi nel possesso dell’unità preassegnata e in attesa dell’assegnazione, sono titolari di una azione risarcitoria nei confronti della cooperativa medesima per difetti di costruzione.

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    E’ questo il principio di diritto stabilito di recente dalla Cassazione con la sentenza n. 28808 del 31 dicembre 2013, con la quale la Suprema Corte si è espressa in favore dei ricorrenti, i quali avevano citato in giudizio la cooperativa edilizia di cui erano soci, al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti alla loro abitazione a causa di infiltrazioni d’acqua dovute a vizi della tubatura condominiale.

    La domanda, inizialmente accolta dal Tribunale in primo grado, era stata successivamente respinta dalla Corte d’Appello.

    La Cassazione, invece, ha stabilito che qualora il fabbricato realizzato da una società cooperativa edilizia presenti difetti e manchevolezze, per fatti ascrivibili all’appaltatore delle relative opere, nonché agli amministratori della società, per la loro inerzia nel non pretendere l’esatta esecuzione del contratto, “il socio assegnatario, in quanto titolare di un mero diritto personale di godimento su porzione del suddetto fabbricato, potrà domandare, nei confronti della società, in base al rapporto organico, il ristoro del danno che il comportamento doloso o colposo degli amministratori medesimi abbia direttamente provocato nel suo patrimonio con la lesione di quel diritto di godimento”.

    E’ quindi sufficiente la sola prenotazione dell’appartamento unita all’immissione nella detenzione per legittimare la costituzione di un rapporto di natura personale che è anche fonte dell’obbligo di assicurare il godimento dell’immobile concesso ad uso abitazione.



  • Il socio di una cooperativa può essere escluso nei casi previsti dalla legge o dallo statuto.

    Nel primo caso il riferimento normativo è l’art. 2533 c.c.(1), il quale prevede una elencazione tipizzata delle cause legali di esclusione. Ai sensi del comma 3, il socio escluso può proporre opposizione davanti al tribunale, salvo diverse previsioni statutarie (es. collegio arbitrale): in questa ipotesi il termine per notificare l’atto di citazione è di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

    Cooperative decorrenza del termine per l'opposizione alla delibera di esclusione del socioSul punto si è di recente espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 3577 del 14 febbraio 2014, con la quale si è affermato che tale comunicazione non ha la funzione di informare il socio escluso di ciò di cui si è discusso nel corso del procedimento, ma solo “delle ragioni in concreto ritenute giustificative dell’esclusione dall’organo deliberante, dal momento che su di esse egli dovrà articolare le proprie difese”; ne deriva, quindi, che l’incompletezza non renderà  – solo per tale motivo – invalida la comunicazione, ma essa inciderà esclusivamente sulla decorrenza del termine per l’opposizione.

    Nel caso di specie la Cassazione, riformando la decisione della Corte d’Appello – la quale aveva ritenuto che la presenza del ricorrente alla seduta del consiglio di amministrazione comportava necessariamente la conoscenza della delibera di esclusione e delle ragioni ritenute dal c.d.a. per la sua adozione – ha quindi ritenuto irrilevanti la conoscenza da parte del socio dei rilievi e gli addebiti mossigli durante il procedimento, in quanto la comunicazione finale può ben essere basata solo su di alcuni di tali elementi o su una loro rideterminazione.


    (1) L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531, può aver luogo:

    1) nei casi previsti dall’atto costitutivo;

    2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

    3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;

    4) nei casi previsti dall’articolo 2286;

    5) nei casi previsti dell’articolo 2288, primo comma.

    L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l’atto costitutivo lo prevede, dall’assemblea.

    Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

    Qualora l’atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.



  • Carlos Slim è l'uomo più ricco del mondoCome ogni anno, la rivista americana Forbes ha pubblicato la classifica degli uomini più ricchi della terra nell’anno 2012, secondo le stime dei propri esperti.

    In testa si conferma, per il quarto anno consecutivo, il magnate messicano delle telecomunicazioni Carlos Slim, con ben 69 mld di dollari! Sul podio, ancora una conferma, al secondo posto il famosissimo Bill Gates, fondatore della Microsoft (61 mld), seguito dal leggendario finanziere Warren Buffett (44 mld), che nell’ordine avevano capeggiato la classifica negli anni precedenti.

    Supera i 40 mld il patrimonio di Bernard Arnoult, a capo della Moet Hennessy, che si colloca al quarto posto, seguito da un altro imprenditore del lusso, lo spagnolo Amancio Ortega (37mld), proprietario della catena di grandi negozi di abbigliamento Zara, che guadagna due posizioni rispetto al 2011.

    Sale di due posizioni anche Lawrence Ellison, capo della Oracle, sesto, che con i suoi 36 mld di dollari precede l’imprenditore minerario brasiliano Erike Batista (30 mld ).

    Segue, all’ottavo posto, Stefan Persson (26 mld), imprenditore svedese, fondatore della H&M. Al nono posto troviamo il primo riccone dagli occhi a mandorla, l’imprenditore cinese di Hong Kong, Li Ka Shing (25 mld), che controlla la Hutchison Wampoa e buon decimo il tedesco Karl Albrecht (25 mld), fondatore della catena low cost Aldi, che ha compiuto un bel balzo, se si considera che figurava quindicesimo nel 2007

    Cosa possiamo osservare guardando i freddi dati numerici?

    Innanzitutto salta all’occhio che sui primi dieci, ben nove hanno incrementato la loro ricchezza, E questo, si badi bene, in un anno di crisi finanziaria ed economica generalizzata!

    Per incontrare il primo “paperone” italiano bisogna arrivare al 23mo posto, dove troviamo il fondatore della Ferrero di Alba, Michele Ferrero (23 mld), che si conferma per il quinto anno consecutivo ed aumenta ancora il suo patrimonio, seguito dal capo della Luxottica Leonardo Del Vecchio (11,5 mld  ), dagli stilisti Giorgio Armani (7,2 mld) e Miuccia Prada (6,8 mld). Dopo i fratelli Paolo e Gianfelice Rocca, che controllano la Techint (6 mld), troviamo al sesto posto in Italia e 199mo al mondo, Silvio Berlusconi, che ha perso molte posizioni, se si pensa che nel 2006 capeggiava la classifica italiana con 11,8 mld di dollari. Un bel capitombolo per il cavaliere!

    Settimo Patrizio Bertelli (3,7 mld), a.d. di Prada, ottavo Stefano Pessina (2,6 mld), di Allianzboots, noni i 4 fratelli  Benetton, che pero’, possedendo 2,1 mld ciascuno, considerati come famiglia sarebbero al terzo posto, e al decimo posto Mario Poletti Polegato, geniale inventore delle scarpe Geox. Escono dai primi dieci Caltagirone, Doris, e i due fratelli Della Valle.

    Che dire degli italiani?

    Intanto per i primi dieci vale lo stesso concetto espresso per i dieci paperoni mondiali, in merito alla loro ricchezza, che è aumentata per tutti eccetto che per Berlusconi. Evidentemente anche in Italia, ed anche in situazione di grave crisi economica, esistono imprenditori eccellenti e nicchie di mercato profittevoli. La seconda considerazione è di tipo dimensionale; i ricconi italiani sono dei pesi “mosca” rispetto ai loro colleghi nel mondo. E’ chiaro ormai che la ricchezza si crea sempre meno nei paesi avanzati come in Italia, mentre crescono impetuosamente le economie dei paesi emergenti e tengono abbastanza gli USA, ed è intuitivo pensare che è proprio dove si crea maggior ricchezza il posto dove è anche più facile accumularla!



  • In tempo di spending review anche le famiglie procedono a tagli sulla spesa accostandosi alle oramai imminenti festività natalizie in modo più sobrio: un po’ per necessità, un po’ per scelta.

    In ogni caso, rispetto al 2011, circa 2 miliardi di euro in meno, vale a dire una cifra complessiva pari a 36,8 miliardi, il 3% in meno rispetto allo scorso anno, distribuita nel seguente modo: il 26% spenderà almeno il 50% in meno; il 20% tUn Natale sotto la stella del risparmiora il 30 e il 50% in meno; il 22% fino al 30% in meno; il 30 % come nel 2011 e solo un 2% si concederà qualche eccesso in più.

    I dati sono di Confesercenti, che ha stimato un abbattimento della voce acquisti natalizi, e regali in particolare, per quasi sette milioni di italiani che in buona sostanza colpiscono i settori da sempre al top durante queste feste. Scenderanno così gli acquisti su giocattoli (dal 49% del 2011 al 45% di quest’anno) e gioielli (dal 10% al 7%), resteranno stabili quelli sui prodotti alimentari e vini (infondo ad una buona cena non rinuncia “quasi” nessuno) e sull’hi-tech (un solo punto in meno) mentre, in controtendenza, l’acquisto di libri che passano dal 51% al 55%.

    Allo shopping reale, prediletto dal 73% dei consumatori, e pressoché stabile, fa riscontro un 17% di shopping on line che in un solo anno segna un + 6%, leggibile non solo come moda ma, soprattutto, come possibilità di maggiori risparmi.

    Di più proprio non si può. Questo scorcio d’anno tra vecchie e nuove imposizioni, mutui, Imu, debiti vari, le tredicesime (là dove verranno corrisposte e comunque ridotte rispetto al passato) serviranno a ciò e per ripristinare il risparmio eroso a causa della crisi. Da ciò, il dato sulla contrazione dei regali per circa 700 milioni in meno.

    Insomma, un Natale sotto la stella del risparmio augurandoci che sia una stella fortunata in almeno due direzioni: quella della consapevolezza di aver vissuto per troppo tempo oltre ciò che era consentito, quella di una nuova coscienza che vorrebbe tutti più sobri imparando a vivere in maniera più essenziale e attenta ai bisogni di tutti: magari imparando da subito a non sprecare cibo, nei giorni di festa in particolare.

    In Italia ne buttiamo in pattumiera più di 10 milioni di tonnellate l’anno. Ecco, speriamo di apprendere dai nostri errori quotidiani.



  • Crisi a parte, le oramai imminenti festività natalizie porteranno con sé un incremento del giro di affari in quei settori che da sempre, in tali periodi, diventano oggetto di acquisti quasi “irrinunciabili”. Si taglierà qualche eccesso, ma si spenderà comunque di più sebbene con portafogli alleggeriti da qualche nuova tassa o dalla tredicesima ridimensionata.

    Assunzioni nelle feste di nataleA beneficiarne saranno i settori della grande distribuzione, dei giocattoli, dell’abbigliamento e della pelletteria, così come quelli della tecnologia e della gioielleria e, più o meno indirettamente, un numero di circa 5.000 persone che proprio di questi periodi trovano occasioni di lavoro in veste di cassieri, scaffalasti, addetti alle vendite, per via del maggior numero di clienti che prenderanno d’assalto numerose attività commerciali.

    Il dato è dell’Agenzia per il Lavoro che ha individuato queste categorie di lavoratori tra quelle che maggiormente beneficiano di opportunità impiegatizie durante i periodi di festività, del Natale in particolare.

    Tra i requisiti richiesti, l’esperienza è quella che prevale sulle altre. Il tempo a disposizione per la formazione non c’è: pertanto la scelta ricade su personale esperto, meglio se già a conoscenza del prodotto o dei prodotti di quel determinato settore, capace altresì di saper accogliere e trattare con i clienti il più delle volte snervati dalla frenesia di quei giorni (che dovrebbero essere di festa).

    Se si mira a posti in attività della moda o delle grandi firme, soprattutto nel centro nord del Paese, la conoscenza dell’inglese o di altre lingue, russo e cinese su tutte (sono quelle parlate dai nuovi magnati in giro per il mondo), costituisce biglietto da visita privilegiato rispetto ad altre candidature.

    Attenzione alle fregature: ricordarsi di richiedere sempre una forma di contratto a tutela dei propri diritti. Che sia tempo determinato o, per i più fortunati, indeterminato, ricordarsi sempre di firmarne uno chiaro in tutti i suoi aspetti.



  • Da sempre gli italiani, evidentemente oppressi da un fisco invadente e voracissimo nel loro paese, hanno fatto ricorso all’esportazione illecita di capitali nella vicina Svizzera. Per quanto i tassi di rendimento offerti dalle banche elvetiche sia stato sempre ridicolmente basso, il mito dell’anonimato e la forza del Franco svizzero sono stati un grande richiamo per i detentori di patrimoni rilevanti. Ma ora questa manna sembra arrivata al capolinea.

    Secondo quanto ha dichiarato il capo della Segreteria di Stato del governo di Berna, Oscar Knapp, entro la Tassazione dei capitali esportati illegalmentefine dell’anno potrebbe esserci la firma ufficiale sull’accordo concernente la tassazione dei capitali esportati illegalmente dagli italiani nelle banche elvetiche.

    REGALO DI NATALE – L’accordo, che potrebbe vedere la luce entro la fine dell’anno, ormai sembra in dirittura di arrivo e c’è ottimismo intorno ad esso. Italia e Svizzera, infatti, potrebbero raggiungere un’intesa sulla regolarizzazione dei conti di clienti italiani negli istituti di credito elvetici entro il 21 dicembre prossimo. E’ quanto ha affermato l’ambasciatore Oscar Knapp, spiegando che per quella data si punta ad una intesa tecnica, che dovrà poi essere ratificata dai parlamenti dei due Paesi.

    ACCORDO RUBIK – L’accordo in questione è conosciuto come accordo Rubik. Ma di cosa si tratta? Il nuovo accordo, che nella sostanza ricalcherebbe l’intesa raggiunta tra Berna e i governi di Londra, Vienna e Berlino, tasserebbe i capitali esportati illegalmente nelle banche elvetiche, e ne rimarrebbero esclusi immobili, opere d’arte e yacht. L’accordo prevede come punto di partenza la garanzia del mantenimento dell’anonimato degli esportatori di capitali da parte delle autorità svizzere. Queste ultime si farebbero carico di tassarli in base ad un’aliquota percentuale che verrà stabilita nell’intesa bilaterale.

    ECCO COME FUNZIONA – Innanzitutto l’accordo non tocca coloro che hanno già scudato i loro capitali, che non dovranno fare assolutamente nulla. Come funzionerà? Se un italiano ha un conto presso una banca svizzera, sarà la Banca nazionale Svizzerastessa banca a provvedere al calcolo delle imposte, con una ritenuta fiscale analoga al 20% che pagherebbe in Italia. A questo poi si dovrebbe aggiungere il costo dell’eventuale anonimato garantito dalla banca svizzera, che potrebbe ammontare tra il 10 e il 15%. Ecco che così si arriva a un complessivo 30-35%.

    INCASSO MILIARDARIO –  E’ una vera e propria stangata rispetto a chi ha fatto ricorso dal 2001 al 2010 degli scudi fiscali pagando solo il 4%, ma comunque inferiore alla tassa prevista dall’accordo con il governo tedesco (al 40%). “Vogliamo garantire la massima trasparenza ai flussi finanziari verso la svizzera pur conservando il rispetto della privacy e del segreto bancario” ha concluso Knapp.

    Si stima che i risparmi italiani attualmente presenti in Svizzera ammontino a circa 160 milardi di euro. E secondo i calcoli, scrive Il Sole 24 Ore, lo Stato italiano potrebbe incassare circa 20-30 miliardi di euro (calcolando il 20% su 100-150 miliardi).

    Si capisce bene che la posta in gioco è molto alta. Per avere un termine di paragone, si pensi che tale cifra rappresenta circa un terzo di tutti gli interessi sul Debito Pubblico che lo stato paga in un anno.

    Perciò la conclusione dell’accordo sarebbe una grande boccata di ossigeno per i conti pubblici ed inoltre contribuirà a far percepire l’Italia come un paese normale, anziché solo come il paese degli evasori.

    Sui mercati la credibilità è il più importante patrimonio per chi emette titoli di debito.



  • Fondi per la creatività e per il Sud - Ministro ProfumoL’idea è di quelle che piacciono se non fosse che la stessa è espressa nel contesto dell’incontro degli Stati Generali della Cultura, tenutasi a Roma il 15 novembre u.s., e che avviene in un momento in cui, Legge di Bilancio alla mano, sono più i tagli che gli investimenti in un Paese ancora alle prese, e chissà ancora per quanto, con la crisi.

    Ma, augurandoci che diventi presto realtà, merita la dovuta attenzione anche perché ad apprenderla in quel contesto, c’era anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

    L’idea viene dal ministro dell’Istruzione, Francesco Profumo e poggia sulla costituzione di un’Agenzia per la creatività e l’innovazione che avrà come obiettivo la ricerca e, attraverso questa, la creazione di posti di lavoro, offrendo così opportunità di sinergia tra la comunità scientifica, gli enti di ricerca e il sistema delle imprese esistenti e nuove.

    Dalle parole del ministro responsabile del Miur, anche la conferma della disponibilità dei fondi utili alla costituzione dell’Agenzia: 120 milioni di euro reperiti da residui e da risparmi di bandi precedenti e di cui la parte più cospicua, una quota del 40%, da riservare al Sud del Paese.

    Una buona notizia sul fronte della ricerca, sollecitata nel corso dell’incontro anche dallo stesso Presidente della Repubblica, e della possibile creazione di nuova occupazione in particolare nel Sud del Paese dove gli effetti della crisi sono maggiormente avvertiti.

    Ad annuncio fatto, l’attesa ora è nella preparazione e promulgazione del bando, sperando che lo stesso, così come nei propositi del ministro Profumo, sia semplice e, soprattutto, in tempi brevi.