• La nuova imposta IUC introdotta nella Legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, commi 639 e seguenti) ingloba tasse e tributi dovuti in relazione alla casa (IMU) e alla produzione di rifiuti (ex Tia e Tarsu e TARES).

    L’imposta è composta da più parti: l’imposta IMU sul possesso di immobili (escluse le prime abitazioni), la tariffa TARI sulla produzione di rifiuti e quella TASI (da calcolare sugli immobili, comprese le abitazioni principali non di lusso, e con l’esclusione dei terreni agricoli) finalizzata alla copertura dei costi per i servizi comunali indivisibili (illuminazione pubblica, polizia municipale, anagrafe, arredo urbano, manutenzione dei giardini, etc.) con una quota anche a carico dei locatari.

    CONTRIBUENTI IN ALLERTA ARRIVA ANCHE LA TASIMentre per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (arriverà direttamente a casa dei contribuenti un bollettino con il dovuto da versare e, in caso di disguidi, rimarrà valido il solito modello F24), l’introduzione della Tasi aumenta rischi e oneri a carico degli studi commerciali e dei Caf già pieni di scadenze e adempimenti da rispettare. Nella sua prima fase la Tasi doveva essere versata in due soluzioni: acconto a Giugno e saldo a Dicembre.

    Tuttavia, per agevolare i contribuenti nel suo primo anno di introduzione, la norma prevede che si versi l’acconto di ottobre nei Comuni che non avevano deliberato in tempo per l’acconto di giugno ma lo hanno fatto successivamente, approvando la delibera e inviandola al Dipartimento delle Finanze entro il 10 settembre 2014, per l’inserimento nel portale entro il 18 settembre. Sono queste quindi, le date da controllare per sapere se il Comune ha deliberato in tempo.

    I comuni che successivamente alle date indicate prevederanno le aliquote non sono da prendere in considerazione per l’acconto di ottobre. In questi Comuni si pagherà tutto con il saldo di dicembre calcolando la TASI in base all’aliquota standard dello 0,1%. Fra i contribuenti che subiscono un rincaro fiscale con l’introduzione della TASI ci sono gli inquilini (famiglie, uffici, capannoni, negozi…), ai quali per la prima volta viene applicata una tassa sugli immobili: se l’IMU è dovuta solo dai proprietari, la TASI anche da chi è in affitto, in autonoma responsabilità: l’inquilino deve dunque procurarsi la rendita catastale dell’appartamento locato, calcolare l’imponibile, applicare l’aliquota prevista (quella dovuta dal proprietario) e verificare la quota a lui spettante in base alla delibera comunale (dal 10 al 30%).

    Nel caso in cui il Comune abbia emesso delibera entro il 10 settembre ma senza specificare la quota a carico dell’inquilino, si applica automaticamente il 10% e il versamento va effettuato entro il 16 ottobre. L’eventuale tardivo versamento della Tasi potrà comunque essere sanato versandola tardivamente con l’aggiunta di sanzioni e interessi secondo l’istituto del Ravvedimento Operoso.



  • Il codice di commercio del 1865 conteneva solo pochi e brevi riferimenti alle associazioni mutue, mentre il codice di commercio del 1882 dedicò alle cooperative dieci articoli (artt. 219-228), contenenti una disciplina intesa come una variante delle società commerciali avvantaggiata dalla concessione di agevolazioni fiscali: mancava del tutto una imposizione normativa circa il rispetto del principio di mutualità, con il conseguente pericolo che ad essere favorite fossero le pseudo cooperative, ovvero imprese speculative miranti unicamente a fruire delle agevolazioni fiscali e di altra natura.

    Successivamente si ebbe un fiorire di numerose leggi speciali disciplinanti la cooperazione (cooperative di credito, di lavoro, di edilizia, etc), con una sempre maggiore intromissione dello Stato nel periodo fascista, dovuta ad un atteggiamento di grande diffidenza per la cooperazione spontanea. Con l’approvazione nel 1942 dell’attuale Codice civile, le cooperative ricevettero una più ampia e dettagliata disciplina (Libro V, Titolo IV, Titolo VI, Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici; artt. 2511- 2548). Solo poi, con l’approvazione della Costituzione Repubblicana, le cooperative ricevettero una copertura normativa sovraordinata alla legge ordinaria, nonché un esplicito riconoscimento della loro importanza all’interno del quadro costituzionale.

    costituzione-italiana1L’art. 45 Cost recita:
    1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata.
    2. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
    3. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
    Tale norma impone una rilettura costituzionalmente orientata del fenomeno cooperativo, ribaltando il precedente approccio basato su di una ricostruzione del fenomeno della cooperazione (ovvero, l’identificazione del relativo istituto) operata partendo da quanto fornito dal codice civile e dalle leggi speciali. In realtà la norma costituzionale ha una mera funzione ricognitiva, e non fondativa, delle cooperative, riconoscendole come organizzazione sociale ed economica preesistente: secondo alcuni autori quella cooperativa rappresentava, nell’intento dei costituenti, un tertium genus di proprietà, da affiancare a quella privata ed a quella pubblica.
    Alla cooperazione si riconosce una funzione sociale, il cui contenuto non può che essere definito e determinato dalle finalità che la Costituzione mira a conseguire nel suo complesso, con specifico riferimento ai rapporti economici, quali lo stabilimento di equi rapporti sociali e la rimozione delle strutture monopolistiche: finalità tutte per le quali la cooperazione si pone quale strumento e mezzo funzionale. La funzione sociale, allora, non deve essere intesa come concetto meramente astratto, ma come parte di una interconnessione di diverse norme del testo costituzionale tutte finalizzate alla realizzazione del principio personalistico: non solo i limiti alla proprietà privata finalizzati ad assicurarne la funzione sociale (art. 42), o la possibilità, per fini di utilità generale, di espropriare determinate imprese a favore di enti pubblici o di comunità di lavoratori (art. 43), ma anche la proprietà privata popolare della casa di abitazione, il risparmio popolare, la proprietà diretta coltivatrice (art. 47 Cost.), la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa (art. 46 Cost.), la promozione di forme di sfruttamento del suolo economicamente più razionali e socialmente più eque (art. 44 Cost.), una diffusione più ampia della proprietà privata, la democrazia economica intesa come diffusione del potere economico, all’interno di un progetto unitario di ridistribuzione della ricchezza finalizzato a stemperare le cause del conflitto sociale.
    Il favor verso la cooperazione è un risvolto del più generale favor per il lavoro caratterizzante l’intera architettura costituzionale, a partire dagli artt. 1-4: ne deriva un quadro in cui la cooperazione risulta essere un modello egualitario, solidaristico e di gestione collettiva e democratica delle imprese, non un fatto “privato” tra cooperatori ma un vero e proprio modello differenziato (e privilegiato) di conduzione di queste ultime. Un modello prefigurato e concepito quale strumento alla costruzione di rapporti economici e sociali più equi.
    Un modello costituzionale, quindi, in cui la cooperazione è intesa in senso tecnico e “stretto” escludendo le associazioni o le semplici collaborazioni), con precisi ed identificati connotati che essa deve avere, condizioni sine qua non senza le quali non si ha tanto cooperazione non protetta ma non si ha cooperazione, ovvero carattere mutualistico (condivisione delle utilità tra i soci) e assenza di finalità antispeculative (rifiuto del mero profitto privato come scopo unico dell’impresa) superando (o sovvertendo) il precedente Stato corporativo, strutturato su di una artificiosa riduzione del conflitto sociale attraverso un profondo controllo statale.



  • Esiste per le cooperative un obbligo giuridico di distribuire dei ristorni? Secondo la Cassazione la risposta è negativa.

    Gli ermellini hanno chiarito l’inesistenza di tale obbligo, il quale non può nemmeno essere considerato quale diretta conseguenza dello scopo mutualistico inteso come gestione di servizi a favore dei soci; ed invero “Le società cooperative, pur con le caratteristiche peculiari che le distinguono, sono comunque soggetti di diritto, muniti di personalità giuridica, aventi specifiche esigenze organizzative, di efficienza e di conservazione dell’impresa, che impongono di demandare all’apprezzamento discrezionale dell’assemblea ogni valutazione circa la destinazione da attribuire a tutte le eccedenze derivanti dalla gestione mutualistica” (Cassazione sentenza n. 9513 dell’8.09.1999), ivi compresi i ristorni che, nel caso di specie portato all’attenzione dei giudici di legittimità, erano costituiti da un credito IVA. Non esiste quindi un vero e proprio diritto soggettivo al rimborso, limitato dalla discrezionalità della maggioranza assembleare: l’assemblea potrebbe, in caso di positivo risultato, deliberare di accantonare l’intero risultato economico senza attribuire ristorni ai soci, ad esempio in quelle ipotesi in cui si prevedano futuri e programmati investimenti.
    Resta inteso che anche l’assemblea, ovviamente, dovrà sopportare dei limiti e confini al proprio potere decisionale, temperato dal principio generale di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di società, sicché i soci, azionando gli appositi strumenti di tutela, possono ottenere l’annullabilità della delibera che neghi il rimborso dei ristorni in presenza di comportamenti abusivi della detta maggioranza; si dovrà infine tenere conto di ulteriori criteri da considerarsi quali condizioni preliminari, come ad esempio il pareggio di bilancio (sarebbe inammissibile una perdita a seguito della distribuzione di ristorni) o la rimanenza nel bilancio di somme che permettano la c.d. “continuità aziendale” accantonando determinate somme a titolo di fondo rischi o riserve (senza, quindi, distribuire ogni euro presente in cassa).



  • Con l’Informativa n. 19/14 del 2 ottobre 2014 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fornisce un quadro riepilogativo della normativa dettata in materia di fatturazione elettronica nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche alla luce delle ultime novità introdotte.

    Tale adempimento – obbligatorio dal 6 giugno 2014 nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale, e dal 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni nazionali – può essere delegato al professionista che provvede – per conto dell’operatore – a compilare, firmare e trasmettere la fattura elettronica, nonchè ad effettuare le altre operazioni correlate all’adempimento stesso.
    L’obbligo è stato introdotto dall’art. 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), attuato con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55. La fattura deve essere “elettronica”: dal 6 giugno 2014 nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale; dal 31 marzo 2015 per le altre amministrazioni nazionali. Dopo tali termini, le Pubbliche Amministrazioni alle quali si applica la norma non potranno più accettare: a. fatture cartacee; b. fatture elettroniche non trasmesse tramite il SdI. Trascorsi tre mesi dai termini di cui sopra, i medesimi enti pubblici non potranno effettuare alcun pagamento, neppure parziale, in assenza di fatture in formato elettronico. Ogni fattura emanata nei confronti della P.A. deve transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate per mezzo della Sogei. La citata normativa si applica alle Pubbliche Amministrazioni comprese nel conto economico consolidato dello Stato (A tal fine si rinvia all’elenco che l’Istat pubblica annualmente ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Gli ordini professionali sono esclusi dal novero delle Pubbliche Amministrazioni alle quali si applica la normativa sulla fatturazione elettronica.
    Il file “FatturaPA” o “Archivio” – munito di un certificato di firma qualificata – può essere inviato tramite: A) Pec, all’indirizzo sdi01@pec.fatturapa.it (a tal fine non è richiesto alcun accreditamento presso il SdI); B) web. Al riguardo occorrono l’abilitazione Entratel o Fisconline oppure una smartcard con valore di Carta nazionale dei Servizi (CNS) riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate; C) Servizio SDI Coop Trasmissione, Servizio SDIFTP, Servizio SPCoop-Trasmissione, previo accordo con l’SdI.



  • Il Consiglio dei Ministri ha esaminato (in secondo esame preliminare) il Decreto Legislativo in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell’articolo 7 della delega fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23). Tra le novità del provvedimento, spicca l’introduzione – a decorrere dal 2015 – della dichiarazione dei redditi  730 precompilata; la raccolta e l’elaborazione dei dati saranno quindi curati dall’Agenzia delle Entrate, che entro il 15 aprile di ogni anno li invierà telematicamente al contribuente. Quest’ultimo, a sua volta, ne verificherà la correttezza e la completezza, con facoltà di modificare la dichiarazione precompilata.

    L’Agenzia delle Entrate utilizzerà i dati disponibili presso l’Anagrafe tributaria, quelli trasmessi da terzi (come ad esempio enti previdenziali e banche), nonché le certificazioni inviate dai sostituti d’imposta. Nel caso in cui la dichiarazione venga presentata a un CAF o a un professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati al soggetto che ha apposto il visto di conformità, il quale entro i successivi 60 giorni dovrà inviare all’Amministrazione fiscale la documentazione richiesta e/o versare quanto dovuto.

    In caso di accettazione senza modifiche della dichiarazione, sono preclusi i controlli formali sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione, forniti da terzi; se invece la dichiarazione viene modificata direttamente dal contribuente, anche attraverso il sostituto d’imposta, se le modifiche incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, rimane ferma la possibilità di effettuare controlli formali. È importante segnalare inoltre che i CAF non sono responsabili per visto infedele in presenza di una condotta dolosa del contribuente.

    Se entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, il CAF o il professionista presentano una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono tenuti soltanto al versamento della sanzione (ridotta a un ottavo se versata entro il medesimo termine), mentre imposte ed interessi sono dovuti dal contribuente. Il 730 dovrà essere presentato entro il 7 luglio dell’anno successivo al periodo d’imposta al quale si riferisce la dichiarazione, a prescindere dal soggetto (contribuente, sostituto d’imposta, CAF o professionista).

    A decorrere dalla dichiarazione dei redditi 2016, nella dichiarazione saranno inseriti anche i dati relativi alle spese mediche, di assistenza specifica e delle spese sanitarie detraibili o deducibili. Il provvedimento ora torna all’esame delle Commissioni parlamentari competenti, per poi approdare nuovamente a Palazzo Chigi per l’approvazione definitiva.

    Si ricorda infine che resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi secondo le modalità ordinarie.



  • L’impresa cooperativa è un’impresa costituita da almeno 3 soci e può avere la forma della S.r.l o della S.p.A. La cooperativa pone al centro le persone, per questo pone dei limiti alla remunerazione del capitale, garantendo così la centralità dei soci. Tra i principi fondamentali che regolano l’impresa cooperativa:

    A) Democrazia: La cooperativa è un’impresa “democratica” che prevede un forte controllo da parte dei soci secondo il principio “una testa, un voto”, indipendentemente dalla propria quota sociale;

    B) Mutualità: Il rapporto mutualistico si realizza tra soci e cooperativa e descrive vantaggi e obblighi reciproci. La mutualità può avere forme diverse: vantaggi, benefici o migliori condizioni. L’essenza del rapporto mutualistico è il “ristorno”, un vantaggio che viene riconosciuto ai soli soci, non indistintamente e in modo eguale ma proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi avuti con la cooperativa;

    C) Intergenerazionalità: L’impresa cooperativa prevede l’indivisibilità del patrimonio e il reimpiego degli utili nell’impresa stessa, garantendo così lavoro stabile, sviluppo nel tempo e stabilità economica della società. Queste condizioni rendono l’impresa cooperativa un’impresa “sostenibile” e attenta alle opportunità delle generazioni future. Per la cooperativa non è previsto un valore minimo di capitale sociale, la quota sociale minima per ogni socio è di 25 euro fino ad un massimo di 500 euro a quota per una partecipazione massima di 100.000 euro. Il capitale iniziale deve comunque essere adeguato agli scopi prefissati e ad affrontare le spese iniziali per: Notaio (per la redazione dello statuto); Iscrizione al Registro delle Imprese; Iscrizione all’Albo nazionale. A queste possono aggiungersi ulteriori spese di consulenza per la redazione del regolamento e del business plan. La cooperativa deve ogni anno destinare almeno il 30% degli utili netti a riserva indivisibile volto alla patrimonializzazione dell’impresa e versare il 3% dei propri utili ad un fondo mutualistico per la promozione dell’impresa e del modello cooperativo. Le cooperative hanno alcuni vantaggi fiscali in relazione al fatto che parte degli utili della cooperativa non vengono distribuiti tra i soci, ma vengono nuovamente investiti nell’impresa, al fine di garantirne la continuità nel tempo, favorire le nuove generazioni, creare nuove opportunità di crescita e di occupazione. Lo Stato decide quindi di “premiare” il ruolo sociale dell’impresa cooperativa. Il regime fiscale per le cooperative prevede che la parte degli utili che le cooperative destinano a riserve patrimoniali indivisibili tra i soci non concorrano a formare il reddito imponibile della società a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuire tali riserve patrimoniali tra i soci (sia durante la vita dell’impresa che al suo scioglimento). I vantaggi fiscali si applicano in misura maggiore quando la cooperativa è a mutualità prevalente, cioè opera principalmente con i propri soci. Da ricordare inoltre che la quota del 3% da destinare al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione è fiscalmente deducibile.



  • Cosa sono i ristorni di una cooperativa? Il codice civile, che disciplina i ristorni all’art. 2545-sexies , non ne fornisce una definizione, limitandosi a disciplinare l’ipotesi di una loro ripartizione. Secondo l’art. 12 del D.P.R. n. 601/73 (Somme ammesse in deduzione dal reddito) per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le “somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati”.

    ermellini3I ristorni quindi vanno tenuti distinti dagli utili in senso proprio, in quanto questi ultimi costituiscono remunerazione del capitale e sono perciò distribuiti in proporzione al capitale conferito da ciascun socio; i ristorni, invece, costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico (risparmio di spesa o maggiore remunerazione) derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Secondo la Cassazione (sentenza n. 9513 dell’8.09.1999) “Essi, in sostanza, si traducono in un rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperative di consumo), ovvero in integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro). Come parte della dottrina ha segnalato, la sola caratteristica che hanno in comune con gli utili è l’aleatorietà, in quanto la società potrà distribuire ristorni soltanto se la gestione mutualistica dell’impresa si è chiusa con un’eccedenza dei ricavi rispetto ai costi”.
    In conclusione si può sostenere che le cooperative, in caso di positivi risultati di gestione, potranno distribuire ai propri soci determinate somme di denaro sotto forma di restituzione, concretizzando in tal modo lo scopo mutualistico a beneficio dei soci stessi.



  • Lo scopo di mutualità, o scopo mutualistico, ovvero la realizzazione di un servizio al fine di garantire un vantaggio ai soci, può avere diverse gradazioni o intensità: si va dalla mutualità pura, in tutte quelle ipotesi in cui la cooperativa non persegua assolutamente alcun fine di lucro, alla mutualità spuria, in cui, a seguito di una attenuazione dello scopo mutualistico (conciliato con una attività commerciale), la cooperativa interagisce anche con terzi non soci a cui cede bene e servizi (Cassazione, sentenza n. 9513 dell’8.09.1999).

    A ciò consegue, naturalmente, una varietà di posizioni del socio cooperatore che di esse sia partecipe, fermo restando che il parametro normativo di riferimento resti sempre lo schema delle società. Se per il socio di una società di capitali lo scopo è esclusivamente quello puramente speculativo, il socio di una cooperativa a mutualità spuria mira a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività d’impresa. Secondo i giudici di Piazza Cavour nella cooperativa “Il risultato economico perseguito non è (o, almeno, non è prevalentemente) la più elevata remunerazione possibile del capitale investito. È invece quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (il bisogno di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogno di generi di consumo, di credito e così via); e di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa, per i beni o servizi acquistati o realizzati dalla propria società (cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro)”.



  • Come può una cooperativa dimostrare di non essere soggetta alla disciplina sul fallimento, e quindi non essere “fallibile”?

    Va ricordato, infatti, che “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento”, secondo il disposto di cui 2545 terdecies c.c., mentre l’art. 1 della Legge Fallimentare specifica che sono soggetti alle disposizioni sul fallimento gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, così come ugualmente previsto dall’art. 2221 c.c. Le uniche ipotesi in cui una impresa cooperativa può essere esonerata dall’applicazione delle disposizioni sopra richiamate si verificano quando o essa ha natura agricola o quando la natura di impresa commerciale sia esclusa da una sua caratterizzazione fermamente imperniata sulla pura mutualità. Una risposta alla nostra iniziale domanda ci è fornita da una recente decisione della Suprema Corte (Cass. n. 6835 del 24.03.2014) la quale ha puntualizzato quale sia la ripartizione dell’onere della prova: “nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, grava sull’istante l’onere di provare gli elementi integranti il fatto costitutivo, ovvero la qualità di imprenditore commerciale del soggetto da dichiararsi fallito e lo stato di insolvenza; mentre grava sul fallendo la prova degli elementi impeditivi, estintivi e modificativi, quali la sussistenza delle esclusioni legate al limite dimensionale di fallibilità”. Un onere non assolto dalla cooperativa ricorrente, la cui dichiarazione di fallimento è stata, anche per altri motivi, confermata dalla Cassazione.



  • Con una recente sentenza, la n. 6835 del 24.03.2014, la Cassazione ha chiarito quali siano i presupposti per la fallibilità di una cooperativa.

    Secondo quando disposto dall’art. 2545 terdecies c.c. “Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche al fallimento”. Si rende quindi necessario individuare gli elementi che permettano di imputare ad una cooperativa lo svolgimento di una attività commerciale, ovvero quando l’impresa possa essere qualificata come “commerciale”: sul punto bisogna verificare la presenza, oltre che dell’autonomia gestionale, finanziaria e contabile, del perseguimento di un c.d. lucro oggettivo, ossia il rispetto del criterio di economicità della gestione, quale tendenziale proporzionalità di costi e ricavi, in quanto questi ultimi tendano a coprire i primi (almeno nel medio-lungo periodo); ne deriva una nozione di imprenditore ai sensi dell’art. 2082 c.c. intesa in senso oggettivo, rimanendo giuridicamente irrilevante lo scopo di lucro, il quale riguarda il movente soggettivo che induce l’imprenditore ad esercitare la sua attività. Pertanto, anche la natura commerciale dell’attività svolta da una società cooperativa deriva esclusivamente dalla circostanza obiettiva che essa eserciti (o abbia esercitato) questo tipo di attività: è pacifico in giurisprudenza che la società cooperativa può ben avere anche uno scopo di lucro (ad esempio è stata qualificata come imprenditore commerciale la cooperativa edilizia che venda a terzi gli alloggi realizzati).

    Con la sentenza sopra indicata la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “Lo scopo mutualistico di una società cooperativa non è inconciliabile con quello di lucro, quale obiettiva economicità della gestione, potendo i due fini coesistere ed essere rivolti al conseguimento di uno stesso risultato: pertanto, ai fini dell’applicabilità dell’art. 2545 terdecies cod. civ., che prevede la possibilità del fallimento delle cooperative, per l’accertamento della sussistenza del fine predetto occorre avere riguardo alla struttura ed agli scopi di essa”.
    Nel caso concreto portato all’attenzione degli ermellini la ricorrente dichiarata fallita aveva la veste societaria di società cooperativa per azioni inquadrata nell’ambito della disciplina comunitaria volta a favorire, mediante rapporti di tipo associativo, la concentrazione dell’offerta di prodotti agricoli: di qui, le disposizioni volte a promuovere le c.d. OPA, organizzazioni di produttori in agricoltura.
    Nella specie la cooperativa non ha dimostrato né la propria natura agricola né ha dimostrato la mutualità della propria attività: la S.C., rigettando il ricorso e confermando quindi la dichiarazione di fallimento, ha infatti accertato la correttezza della ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali avevano verificato “la sussistenza di positivi indici della natura commerciale dell’attività svolta, consistenti nella forma legale di s.p.a., nell’esistenza di una partita i.v.a., nell’oggetto sociale volto alla commercializzazione verso terzi di prodotti agricoli conferiti dai soci, dei quali la società incassa prezzo, nell’esistenza di un rapporto di lavoro con un dipendente”.



  • Mese pieno di novità per Cooperative e Imprese. Ecco le principali agevolazioni a sostegno dello sviluppo:

    – Bando per l’assunzione di donne di età inferiore ai 35 anni. L’aiuto prevede l’erogazione del 50% del costo salariale di 1 anno con un max di € 8.000,00 a dipendente. Lo sportello apre il 25 settembre fino al 15 ottobre;

    – Per i disabili (almeno al 34%) è previsto un contributo per il telelavoro di € 2.000,00 (spendibili in attrezzature quali portatili, stampanti, etc) e per adeguamento o abbattimento delle barriere architettoniche max € 20.000,00. Beneficiari degli incentivi sono tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, anche non soggetti agli obblighi di assunzione previsti dalla L. 68/1999, con sede legale e/o operativa nel territorio della Regione Calabria che: A) prevedano l’assunzione di un soggetto disabile; B) che abbiano già assunto un soggetto disabile con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro;
    – Avviso per la presentazione di domande di accesso a contributi per l’adeguamento delle strutture degli Enti pubblici e privati che intendono aderire all’albo degli accreditati per erogare i servizi per il lavoro in Regione Calabria. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributi diretti alla spesa, importo massimo di € 25.000,00 per sede per un massimo di € 100.000,00 per ente.
    – Avviso Pubblico per la presentazione di domande di accesso ai contributi per l’ammodernamento delle dotazioni laboratoriali degli organismi formativi accreditati e iscritti all’elenco regionale degli organismi di formazione e orientamento professionale della Regione Calabria. Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributi diretti alla spesa, importo massimo di € 100.000,00 per sede per un massimo di € 300.000,00 per ente.

    Inoltre con il Fondo Riequilibrio Finanziario è possibile con le banche, aderenti ad oggi, (BANCA CARIME, BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO, BCC MEDIOCRATI,BCC SILA PICCOLA, BCC MONTEPAONE, BCC DEL LAMETINO e BANCA BRUTIA) richiedere il consolidamento a medio/lungo termine di passività a breve e la rinegoziazione con riscadenzameto delle passività a medio/lungo termine. L’incentivo finanziario, a sostegno dell’operazione di riequilibrio finanziario delle imprese,consiste nella concessione di un contributo in conto interessi.



  • L’incertezza giurisprudenziale non è una causa esimente della responsabilità professionale dell’avvocato.

    justice is servedE’ questo il principio sancito dalla Cassazione con la sentenza n. 18612/13, a seguito di un giudizio nel quale il difensore convenuto aveva addotto quale giustificazione il contrasto giurisprudenziale sul termine di prescrizione dell’azione risarcitoria (due o cinque anni) nell’ipotesi di sinistro stradale, poi chiarito definitivamente dalla Cass. S.U. n. 5121/02 a favore del termine biennale. Nel caso di specie l’avvocato aveva fatto scadere il termine ritenendo fondato l’orientamento a favore del termine quinquennale.
    La Corte, ribadendo che le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, ha ribadito che nell’espletamento dell’incarico e ai fini del giudizio di responsabilità «rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall’art. 1176 c.c., comma 2, che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione». In conseguenza di ciò rientra certamente nella diligenza media richiesta all’avvocato quantomeno il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto.
    Qualora, invece, l’incertezza sia fondata su di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all’applicabilità del termine di prescrizione, «in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall’obbligo di diligenza richiesto dall’art. 1176 c.c.». In altri termini, il contrasto tra diversi orientamenti giurisprudenziali non solo non è una esimente della responsabilità, ma, al contrario, è il parametro che deve spingere l’avvocato a preferire la soluzione che consenta una tutela maggiore – anche prudenziale – del cliente, con la conseguenza che, in mancanza, si ritorce contro lo stesso professionista diventando misura della sua negligenza.